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Indici della Rassegna

Titolo
Responsabilità degli amministratori
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte dei Conti, sez. III, Giurisdizione Centrale d'Appello, sent. 13 luglio 2004, n. 404)
Testo


? Il principio

Il Sindaco (ed il Presidente della Provincia) - quale organo propulsore dell’attività amministrativa dell’ente locale, con poteri di rappresentanza esterna - ha l’obbligo di adottare i provvedimenti che la legge a lui riserva.

Concretizza ipotesi di responsabilità - ed inescusabile violazione dei doveri inerenti la carica esercitata - l’aver omesso il controllo del perfezionamento della procedura espropriativa.

Poiché l’istituto espropriativo incide sulla libertà della persona, sottraendole il diritto di proprietà, la procedura deve essere caratterizzata da puntuale osservanza delle formalità imposte, onde evitare che si pervenga alla violazione del diritto costituzionalmente garantito.

Reputa il giudicante - dopo aver rimarcato i limiti entro cui il diritto di proprietà può essere compreso ed aver sottolineato i presupposti che consentono e abilitano l’incisione del diritto costituzionale – che “ogni inerzia e superficialità in materia é gravemente colpevole per cui, in ipotesi di mancato perfezionamento di procedure espropriative, la semplice omissione è considerata gravemente colpevole".

Nei comportamenti omissivi la valutazione della colpa grave soggiace ad un particolare rigore per discendere dalla consapevolezza dell’omissione (sia nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di iniziativa, sia nel disinteresse alla necessità obiettiva che è correlata all’attività amministrativa) seppur conseguente a difficoltà connesse all’incertezza normativa e all’evoluzione giurisprudenziale non sempre di facile intelligibilità ed uniforme.

Le indubbie difficoltà in cui tutte le amministrazioni sono incorse negli anni pregressi per determinare l’indennità di espropriazione – laddove la normativa è stata sistematicamente censurata dalla Corte Costituzionale - possono costituire solo attenuanti al momento della valutazione del danno arrecato all’erario e mai esimenti ai fini della valutazione del causato nocumento.

Ogni inerzia o superficialità, in materia espropriativa, è sempre stata ritenuta gravemente colpevole, non sussistendo obiettive difficoltà all’emanazione del provvedimento ablativo, anche perché le ricordate incertezze non sono mai stata connesse al procedimento, sebbene solo alla valutazione del bene assoggettato all’opera pubblica.

Al legale rappresentante afferiscono, ai sensi della norma di cui all’art. 36 della legge 142/1990 (oggi art. 50 del D.Leg.vo 267/2000) poteri di propulsione, vigilanza controllo e direzione dell’apparato burocratico; ai dirigenti competono attività, giusta disposizione di cui all’art. 51 della legge 142/1990, oggi 107del D.Leg.vo 267/2000, di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo politico.

La concorrente responsabilità delle strutture burocratiche è conseguentemente corretto ed idoneo motivo di decurtazione del danno addebitabile.

Da segnalare che, il pronunciamento in analisi trova fondamento giurisprudenziale in precedenti interventi dello stesso giudice erariale che, nell’esaminare fattispecie analoghe, ha concluso per la responsabilità anche degli organi burocratici i cui comportamenti omissivi vanno valutati su un piano anche di maggior rigore atteso “che ad essi è richiesto un impegno di tipo manageriale da valutarsi sia con riferimento alla legittimità dell’azione amministrativa che all’efficacia ed efficienza dell’azione stessa”.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 13 settembre 2004
 
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