Indici della Rassegna
Titolo
Responsabilità degli amministratori
Abstract
(Corte dei Conti, sez. III, Giurisdizione Centrale d'Appello, sent. 13 luglio 2004, n. 404)
Testo
? Il principio
Il Sindaco (ed il Presidente della Provincia) - quale organo propulsore dellâattività amministrativa dellâente locale, con poteri di rappresentanza esterna - ha lâobbligo di adottare i provvedimenti che la legge a lui riserva.
Concretizza ipotesi di responsabilità - ed inescusabile violazione dei doveri inerenti la carica esercitata - lâaver omesso il controllo del perfezionamento della procedura espropriativa.
Poiché lâistituto espropriativo incide sulla libertà della persona, sottraendole il diritto di proprietà , la procedura deve essere caratterizzata da puntuale osservanza delle formalità imposte, onde evitare che si pervenga alla violazione del diritto costituzionalmente garantito.
Reputa il giudicante - dopo aver rimarcato i limiti entro cui il diritto di proprietà può essere compreso ed aver sottolineato i presupposti che consentono e abilitano lâincisione del diritto costituzionale â che âogni inerzia e superficialità in materia é gravemente colpevole per cui, in ipotesi di mancato perfezionamento di procedure espropriative, la semplice omissione è considerata gravemente colpevole".
Nei comportamenti omissivi la valutazione della colpa grave soggiace ad un particolare rigore per discendere dalla consapevolezza dellâomissione (sia nellâipotesi di violazione dellâobbligo di iniziativa, sia nel disinteresse alla necessità obiettiva che è correlata allâattività amministrativa) seppur conseguente a difficoltà connesse allâincertezza normativa e allâevoluzione giurisprudenziale non sempre di facile intelligibilità ed uniforme.
Le indubbie difficoltà in cui tutte le amministrazioni sono incorse negli anni pregressi per determinare lâindennità di espropriazione â laddove la normativa è stata sistematicamente censurata dalla Corte Costituzionale - possono costituire solo attenuanti al momento della valutazione del danno arrecato allâerario e mai esimenti ai fini della valutazione del causato nocumento.
Ogni inerzia o superficialità , in materia espropriativa, è sempre stata ritenuta gravemente colpevole, non sussistendo obiettive difficoltà allâemanazione del provvedimento ablativo, anche perché le ricordate incertezze non sono mai stata connesse al procedimento, sebbene solo alla valutazione del bene assoggettato allâopera pubblica.
Al legale rappresentante afferiscono, ai sensi della norma di cui allâart. 36 della legge 142/1990 (oggi art. 50 del D.Leg.vo 267/2000) poteri di propulsione, vigilanza controllo e direzione dellâapparato burocratico; ai dirigenti competono attività , giusta disposizione di cui allâart. 51 della legge 142/1990, oggi 107del D.Leg.vo 267/2000, di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo politico.
La concorrente responsabilità delle strutture burocratiche è conseguentemente corretto ed idoneo motivo di decurtazione del danno addebitabile.
Da segnalare che, il pronunciamento in analisi trova fondamento giurisprudenziale in precedenti interventi dello stesso giudice erariale che, nellâesaminare fattispecie analoghe, ha concluso per la responsabilità anche degli organi burocratici i cui comportamenti omissivi vanno valutati su un piano anche di maggior rigore atteso âche ad essi è richiesto un impegno di tipo manageriale da valutarsi sia con riferimento alla legittimità dellâazione amministrativa che allâefficacia ed efficienza dellâazione stessaâ.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 13 settembre 2004
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