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Indici della Rassegna

Titolo
ACCERTAMENTO DELLA NATURA DEL PUBBLICO IMPIEGO: occorrono il requisito della subordinazione gerarchica, l’esclusività della prestazione e la volontà dell’amministrazione di inserire stabilmente il lavoratore nell’organizzazione
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Tar Campania, sent. maggio 2007)
Testo
Riferimento giurisprudenziali:
- Tar Campania, sez. III, sent. 3 maggio 2007, n. 4698

Con ricorso proposto innanzi al Tar un lavoratore chiedeva che venisse accertata la natura di pubblico impiego dell’attività svolta in virtù di apposita convenzione intercorsa con la Regione Campania.
Sosteneva il ricorrente che nonostante il nomen juris di rapporto di lavoro convenzionato attribuitogli, per il suo concreto atteggiarsi e le relative specifiche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, avrebbe dovuto riconoscersi la natura di pubblico impiego ex art. 2126 c.c. per il quale sarebbero sussistiti tutti gli indici rivelatori.

Il Principio
I giudici amministrativi hanno valutato se nel caso in esame fossero presenti gli indici rivelatori del rapporto di pubblico impiego che, indipendentemente dal nomen juris utilizzato dalle parti, consentono la corretta qualificazione astratta del rapporto in concreto posto in essere.
Nella sentenza in epigrafe il Tar ha precisato che l’art. 2222 c.c. definisce contratto d’opera quello in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (c.d. locatio operis).
Il sinallagma contrattuale tra il risultato ed il corrispettivo in denaro, e, quindi, l’obbligazione del lavoratore ha naturali obbligazioni di risultato.
Di contro, il rapporto di lavoro subordinato, di cui agli artt. 2096-2129 cod. civ., genera a carico del lavoratore una tipica obbligazione di mezzi, nel senso che egli, per il tempo stabilito, è tenuto a mettere le proprie energie psico-fisiche a disposizione del datore di lavoro eseguendo la propria prestazione secondo le direttive impartite e sotto il controllo dello stesso e, quindi, con vincolo di subordinazione gerarchica (c.d. locatio operarum).
Il rapporto di pubblico impiego è un rapporto di lavoro subordinato in cui il lavoratore presta la propria attività lavorativa alle dipendenze di una pubblica amministrazione, sicché gli indici rivelatori sono stati così individuati dalla giurisprudenza dominante: subordinazione gerarchica, esclusività e continuità della prestazione, osservanza di un orario di lavoro, predeterminatezza della retribuzione, volontà dell’Amministrazione di stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione pubblicistica dell’Ente.
L’indagine sull’esistenza di un rapporto di pubblico impiego deve tenere conto del contenuto sostanziale e delle modalità concrete di svolgimento del rapporto, atteso che per la qualificazione giuridica del negozio rileva il vero contenuto dispositivo voluto dalle parti che lo predispongono, indipendentemente dalla sua denominazione che non vincola per nulla il giudice.
Ciò posto, la circostanza che l’Amministrazione si sia avvalsa dell’opera di soggetti legati da un rapporto convenzionale non altera i per sé il rapporto trasformandolo in rapporto di pubblico impiego, considerato che, per la configurabilità di quest’ultimo, come visto, è necessaria la contestuale presenza di tutti gli indici rivelatori e, pertanto, primi fra altri, della subordinazione gerarchica e dell’inserimento del soggetto nell’organizzazione amministrativa per volontà dell’ente.
Nella fattispecie il ricorrente era stato chiamato a svolgere << funzioni di supporto al gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi previsti dalla legge n. 219/1981 >>, con specificazione, nella convenzione, delle modalità e delle condizioni di espletamento del lavoro.
Ciò che non è risultato provato è l’esistenza di un rapporto di subordinazione gerarchica atteso che nella convenzione era esclusivamente evidenziato che il lavoro dell’incaricato doveva essere svolto secondo le specifiche istruzioni dettate dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, mentre il vincolo della subordinazione comporta l’assoggettamento, oltre che alle direttive, anche alla potestà disciplinare dell’Amministrazione.
Inoltre sono risultati assenti sia il carattere dell’esclusività delle prestazioni in sia la volontà di inserire stabilmente il lavoratore nell’organizzazione pubblicistica dell’ente atteso che la convenzione era stata stipulata in virtù di una normativa di legge (L. n. 219/1981) in cui l’intento del legislatore di qualificare il rapporto in senso privatistico emerge in modo inequivoco dato che è esplicitamente prevista la volontà di avvalersi di persone “sulla base di apposite convenzioni”.
In conclusione, il Collegio ha osservato che, in assenza di elementi probatori circa la sussistenza del requisito della subordinazione gerarchica ed in mancanza degli elementi dell’esclusività delle prestazioni e della volontà dell’Amministrazione di inserire stabilmente il lavoratore nell’organizzazione pubblicistica dell’ente, il rapporto di lavoro - sia pure in presenza di un’attività lavorativa espletata continuativamente, con l’osservanza di prescrizioni e direttive dettate dall’Amministrazione e con retribuzione fissa e predeterminata - deve qualificarsi di locatio operis e, quindi, avente natura libero-professionale.
L’impossibilità di qualificare come di pubblico impiego, sia pure “di fatto”, il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la Regione esclude l’applicabilità alla fattispecie concreta dell’art. 2126 c.c.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 15 maggio 2007
 
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