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Titolo
ACCERTAMENTO DELLA NATURA DEL PUBBLICO IMPIEGO: occorrono il requisito della subordinazione gerarchica, lâesclusività della prestazione e la volontà dellâamministrazione di inserire stabilmente il lavoratore nellâorganizzazione
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Tar Campania, sent. maggio 2007)
Testo
Riferimento giurisprudenziali:
- Tar Campania, sez. III, sent. 3 maggio 2007, n. 4698
Con ricorso proposto innanzi al Tar un lavoratore chiedeva che venisse accertata la natura di pubblico impiego dellâattività svolta in virtù di apposita convenzione intercorsa con la Regione Campania.
Sosteneva il ricorrente che nonostante il nomen juris di rapporto di lavoro convenzionato attribuitogli, per il suo concreto atteggiarsi e le relative specifiche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, avrebbe dovuto riconoscersi la natura di pubblico impiego ex art. 2126 c.c. per il quale sarebbero sussistiti tutti gli indici rivelatori.
Il Principio
I giudici amministrativi hanno valutato se nel caso in esame fossero presenti gli indici rivelatori del rapporto di pubblico impiego che, indipendentemente dal nomen juris utilizzato dalle parti, consentono la corretta qualificazione astratta del rapporto in concreto posto in essere.
Nella sentenza in epigrafe il Tar ha precisato che lâart. 2222 c.c. definisce contratto dâopera quello in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo unâopera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (c.d. locatio operis).
Il sinallagma contrattuale tra il risultato ed il corrispettivo in denaro, e, quindi, lâobbligazione del lavoratore ha naturali obbligazioni di risultato.
Di contro, il rapporto di lavoro subordinato, di cui agli artt. 2096-2129 cod. civ., genera a carico del lavoratore una tipica obbligazione di mezzi, nel senso che egli, per il tempo stabilito, è tenuto a mettere le proprie energie psico-fisiche a disposizione del datore di lavoro eseguendo la propria prestazione secondo le direttive impartite e sotto il controllo dello stesso e, quindi, con vincolo di subordinazione gerarchica (c.d. locatio operarum).
Il rapporto di pubblico impiego è un rapporto di lavoro subordinato in cui il lavoratore presta la propria attività lavorativa alle dipendenze di una pubblica amministrazione, sicché gli indici rivelatori sono stati così individuati dalla giurisprudenza dominante: subordinazione gerarchica, esclusività e continuità della prestazione, osservanza di un orario di lavoro, predeterminatezza della retribuzione, volontà dellâAmministrazione di stabile inserimento del lavoratore nellâorganizzazione pubblicistica dellâEnte.
Lâindagine sullâesistenza di un rapporto di pubblico impiego deve tenere conto del contenuto sostanziale e delle modalità concrete di svolgimento del rapporto, atteso che per la qualificazione giuridica del negozio rileva il vero contenuto dispositivo voluto dalle parti che lo predispongono, indipendentemente dalla sua denominazione che non vincola per nulla il giudice.
Ciò posto, la circostanza che lâAmministrazione si sia avvalsa dellâopera di soggetti legati da un rapporto convenzionale non altera i per sé il rapporto trasformandolo in rapporto di pubblico impiego, considerato che, per la configurabilità di questâultimo, come visto, è necessaria la contestuale presenza di tutti gli indici rivelatori e, pertanto, primi fra altri, della subordinazione gerarchica e dellâinserimento del soggetto nellâorganizzazione amministrativa per volontà dellâente.
Nella fattispecie il ricorrente era stato chiamato a svolgere << funzioni di supporto al gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi previsti dalla legge n. 219/1981 >>, con specificazione, nella convenzione, delle modalità e delle condizioni di espletamento del lavoro.
Ciò che non è risultato provato è lâesistenza di un rapporto di subordinazione gerarchica atteso che nella convenzione era esclusivamente evidenziato che il lavoro dellâincaricato doveva essere svolto secondo le specifiche istruzioni dettate dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, mentre il vincolo della subordinazione comporta lâassoggettamento, oltre che alle direttive, anche alla potestà disciplinare dellâAmministrazione.
Inoltre sono risultati assenti sia il carattere dellâesclusività delle prestazioni in sia la volontà di inserire stabilmente il lavoratore nellâorganizzazione pubblicistica dellâente atteso che la convenzione era stata stipulata in virtù di una normativa di legge (L. n. 219/1981) in cui lâintento del legislatore di qualificare il rapporto in senso privatistico emerge in modo inequivoco dato che è esplicitamente prevista la volontà di avvalersi di persone âsulla base di apposite convenzioniâ.
In conclusione, il Collegio ha osservato che, in assenza di elementi probatori circa la sussistenza del requisito della subordinazione gerarchica ed in mancanza degli elementi dellâesclusività delle prestazioni e della volontà dellâAmministrazione di inserire stabilmente il lavoratore nellâorganizzazione pubblicistica dellâente, il rapporto di lavoro - sia pure in presenza di unâattività lavorativa espletata continuativamente, con lâosservanza di prescrizioni e direttive dettate dallâAmministrazione e con retribuzione fissa e predeterminata - deve qualificarsi di locatio operis e, quindi, avente natura libero-professionale.
Lâimpossibilità di qualificare come di pubblico impiego, sia pure âdi fattoâ, il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la Regione esclude lâapplicabilità alla fattispecie concreta dellâart. 2126 c.c.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 15 maggio 2007
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