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Titolo
VERBALE PER ECCESSO DI VELOCITAâ: è nullo se non vi è lâindicazione della detrazione apportata alla velocità effettivamente rilevata
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo, sent. dicembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo, sent. 31 dicembre 2006
Con una motivazione alquanto innovativa un Giudice di Pace ha annullato un verbale elevato per eccesso di velocità per la mancata indicazione della detrazione apportata al valore effettivamente rilevato.
In particolare con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace ha accolto il ricorso di un automobilista rilevando che nel verbale impugnato non era stata specificata lâeffettiva tolleranza dovuta per lâapparecchio di rilevamento ma vi era semplicemente riportato che il conducente dellâauto di proprietà del ricorrente âcircolava, considerata la tolleranza dovuta per lâapparecchio di rilevamento, ad una velocità di Km/h 156 eccedendo di Km/h 56 il limite massimo di velocità stabilito dalla legge, per tale categoria di veicolo, in Km/h 80â.
Ha aggiunto il giudicante che lâart. 345, comma 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. dispone che qualunque sia lâapparecchiatura utilizzata, ala valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 Km/hâ.
A pare del Giudice, quindi, tale norma impone che, al fine di mettere in grado il giudice di poter controllare lâesattezza del procedimento tecnico â logico â giuridico seguito dalla pubblica amministrazione, nel verbale deve essere indicata: a) in primo luogo la velocità effettivamente tenuta dal trasgressore e rilevata dallâapparecchiatura; b) in secondo luogo, la detrazione apportata, in maniera tale da rilevare se è stata apportata la detrazione fissa di 5 Km/h oppure quella risultante dalla applicazione del 5%.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 15 maggio 2007
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