Indici della Rassegna
Titolo
UTILIZZO DEL CELLULARE: lâemergenza non giustifica il medico che utilizza il telefono
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. aprile 2007)
Testo
Riferimento Giurisprudenziale:
- Corte di Cassazione, sez. II, sent. 26 aprile 2007, n. 9940
Il fatto
Un automobilista, medico, multato dalla Polizia Municipale perché sorpreso a parlare con il telefono cellulare, senza il vivavoce e senza lâauricolare, proponeva ricorso al giudice di Pace chiedendo lâannullamento del verbale sostenendo lo stato di necessità .
Affermava il ricorrente di essere stato contattato da una paziente colta da un malore.
Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso riconoscendo il c.d. stato di necessità .
Lâente locale proponeva, quindi, ricorso ai giudici di legittimità sostenendo che non poteva trattarsi di stato di necessità e che quindi la multa doveva considerarsi valida a tutti gli effetti.
Il Principio
Gli ermellini hanno accolto la tesi del Comune ricorrente sostenendo che âla giustificazione addotta dal sanitario, quandâanche veritiera, sarebbe comunque manifestatamene inidonea ad integrare gli estremi di cui allâart. 54 del Codice Penale, non essendo allâevidenza configurabile lâimmediatezza dellâesigenza di evitare a sé o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona e, soprattutto, lâinevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato, posto che alla, pur urgente chiamata, il medico avrebbe potuto dare riscontro non durante la guida, con pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, ma dopo aver opportunamente arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione stradaleâ.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 15 maggio 2007
Valuta questa Pagina stampa