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Indici della Rassegna

Titolo
UTILIZZO DEL CELLULARE: l’emergenza non giustifica il medico che utilizza il telefono
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. aprile 2007)
Testo
Riferimento Giurisprudenziale:
- Corte di Cassazione, sez. II, sent. 26 aprile 2007, n. 9940

Il fatto
Un automobilista, medico, multato dalla Polizia Municipale perché sorpreso a parlare con il telefono cellulare, senza il vivavoce e senza l’auricolare, proponeva ricorso al giudice di Pace chiedendo l’annullamento del verbale sostenendo lo stato di necessità.
Affermava il ricorrente di essere stato contattato da una paziente colta da un malore.

Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso riconoscendo il c.d. stato di necessità.

L’ente locale proponeva, quindi, ricorso ai giudici di legittimità sostenendo che non poteva trattarsi di stato di necessità e che quindi la multa doveva considerarsi valida a tutti gli effetti.

Il Principio
Gli ermellini hanno accolto la tesi del Comune ricorrente sostenendo che “la giustificazione addotta dal sanitario, quand’anche veritiera, sarebbe comunque manifestatamene inidonea ad integrare gli estremi di cui all’art. 54 del Codice Penale, non essendo all’evidenza configurabile l’immediatezza dell’esigenza di evitare a sé o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona e, soprattutto, l’inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato, posto che alla, pur urgente chiamata, il medico avrebbe potuto dare riscontro non durante la guida, con pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, ma dopo aver opportunamente arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione stradale”.


Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 15 maggio 2007
 
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