Indici della Rassegna
Titolo
CONCESSIONE EDILIZIA PER LâAPERTURA DI UN PASSO CARRABILE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Tar Lazio â Roma, sent. maggio 2007)
Testo
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Comune di residenza aveva ordinato la demolizione delle opere, da lui, abusivamente realizzate, deducendo lâillegittimità dello stesso per violazione e falsa applicazione della L. 47/1985 e della L. 724/1994 e per eccesso di potere per contradditorietà , difetto dei presupposti e difetto di motivazione. Lâistante afferma che le opere, nello specifico lâapertura di un passo carrabile per lâaccesso alla proprietà e lâampliamento di un manufatto con blocchi di cemento allettati con malta e pannelli coibentati, oltre ad essere state realizzate ventâanni prima sono state oggetto dâistanza di condono edilizio nel 1986. Lâamministrazione intimata si costituisce in giudizio deducendo lâinfondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Il Principio
âLâistanza di condono edilizio presentata dal ricorrente è stata respinta dal Comune e non impugnata nei termini. Ne consegue che legittimamente il Comune ha provveduto ad intimare al ricorrente la demolizione delle opere abusive edilizie realizzate in assenza del previo rilascio della concessione edilizia. Nello specifico, infatti, è necessario il rilascio da parte del Comune della concessione di costruzione per lâapertura di un passo carrabile per lâaccesso ad una proprietà , operato mediante la rimozione del cordolo del marciapiede e la conseguente risistemazione del varco. Indipendentemente dalla detta considerazione, comunque, il ricorrente ha provveduto alla installazione di due cancelli scorrevoli, in quanto tali richiedenti un ancoraggio al suolo, per la realizzazione dei quali, pertanto, si ritiene che fosse comunque necessario il previo rilascio della concessione ediliziaâ.
Il Tar Lazio, per i motivi suesposti, respinge il ricorso.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 31 maggio 2007
Valuta questa Pagina stampa