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Indici della Rassegna

Titolo
CONSEGUENZE DELL’AGGIUDICAZIONE DI BENE DIFFORME DA QUELLO RICHIESTO IN SEDE DI SELEZIONE
Argomento
Appalti
Abstract
(Tar Lazio, sent. maggio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, sez. III, sent. 3 maggio 2007, n. 3878

Riferimenti Normativi:
- D.Lgs 80/1998

A) Obbligo di corrispondenza tra il bene richiesto e quello offerto

L’amministrazione non può legittimamente discostarsi nella scelta del contraente, dai requisiti pretesi nel bando con riferimento al bene richiesto e descritto nella lex specialis, laddove lo stesso sia stato analiticamente descritto e la scelta debba ricadere su apparecchiature con le caratteristiche peculiari indicate proprio per le finalità demandate.
La lamentata e riscontrata discrasia tra l’oggetto della fornitura richiesta in sede di gara e quanto oggetto del successivo contratto delinea difformità tra le due volontà espresse dalla stazione appaltante che vanno a concretizzare il difetto di istruttoria ed ancora l’illogicità dell’operato.
Né le omissioni della commissione di gara possono assurgere ad esimente per l’amministrazione, atteso che la commissione è organo tecnico della stazione appaltante e quindi le sue attività sono riferibili alla amministrazione che ne risponde sia in negativo, sia in positivo.
A ciò aggiungasi che laddove il seggio di gara abbia omesso valutazioni circa il possesso dei requisiti in capo alle partecipanti e non si sia, quindi, accertato che la fornitura offerta risponda alle esigenze della stazione appaltante e che quanto proposto sia rispondente al richiesto, delle dette omissioni risponde l’ente che è chiamato a dar conto dell’esito del procedimento di scelta e delle manchevolezze in cui si è incorsi.
Laddove risulti del tutto mancato in sede di gara l’accertamento di conformità del bene proposto, la palese elusione delle previsioni della lex specialis, e .. l’ evidente erroneità delle attività della commissione, escludono radicalmente “la possibilità di ricondurre la scelta della commissione in un ambito di discrezionalità tecnica non sindacabile dal Giudice amministrativo”.
Sebbene la amministrazione abbia la capacità ed opportunità di rivedere le risultanze dell’attività della commissione, nel caso esaminato è risultata carente ogni attività in proposito, di talchè l’omesso accertamento specifico sul tema ha comportato l’illegittimità dell’azione amministrativa, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
B) Quantificazione del danno

L’accoglimento della domanda nel merito porta alla determinazione favorevole anche con riferimento alla liquidazione del danno subito.
Indubbia la certezza degli elementi essenziali per l’esistenza dell’illecito civile alla luce e del fatto dell’amministrazione (mancata aggiudicazione alla ricorrente della gara), e dell’elemento colposo (mancata valutazione della compatibilità dei beni offerti con i requisiti di bando) “elemento che induce a ritenere l’esistenza di un grave scostamento dagli oneri di diligenza della stazione appaltante”.
Il danno ingiusto conseguente alla mancata conclusione del contratto si concretizza e si individua con il mancato lucro cessante.
Il nesso di causalità è determinato dal legame di presupposizione tra esito positivo della gara e possibilità di concludere il contratto sperato.
La quantificazione del danno secondo i criteri della ricorrente (somma pari all’entità complessiva dell’offerta) non è accoglibile.
Di contro non è mai stato posto in discussione il criterio consolidatasi in giurisprudenza che, ai fini della determinazione del risarcimento del danno conseguente ad aggiudicazione illegittima di un appalto, ritiene correttamente applicato l’art. 35, comma 2, del DLvo n. 80 del 1998, quando si faccia riferimento in via analogica alla norma dettata dall'art. 345 della legge n. 2248 del 1865, con consequenziale quantificazione del danno nella misura del 10% dell'importo dell' appalto.
Infatti “la valutazione non può che essere equitativa, stante la mancanza di parametri oggettivi di riferimento, parametri che peraltro dipendono talvolta da fattori non conosciuti e talaltra da elementi non ponderabili o prevedibili”.


Autore
Avv. M. T. Strigola
Data
giovedì 31 maggio 2007
 
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