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Titolo
RIPETIZIONE DI EMOLUMENTI NON DOVUTI
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. maggio 2007)
Testo
Non è di recente creazione (anzi è consolidato) il principio in base al quale il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità , e, quindi, non è soggetto a valutazione degli interessi contrapposti.
Eâ, invece, chiaro esercizio di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, perché finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici âcui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogateâ
Tanto ciò è vero che in dette fattispecie la motivazione dellâinteresse al recupero è insita nellâacclaramento della non spettanza degli emolumenti già percepiti essendo indiscusso che il dipendente non subisce sacrificio alcuno, risultando invece essere stato immotivatamente beneficiato per erogazioni prive del necessario rapporto di sinallagma.
La motivazione dellâazione di ripetizione trova il suo fondamento nel mero accertamento dellâerrore commesso con la retribuzione non correlata alla prestazione resa, né occorre dar conto dellâatteggiamento psicologico e delle condizioni soggettive del dipendente medesimo, la cui valutazione, invece, è necessaria in sede di fissazione delle modalità del recupero.
Né è più percorribile la motivazione della buona fede del dipendente (buona fede che negli anni decorsi ha dato adito a diversa posizione delle parti, dovendo la pubblica amministrazione privilegiare il dipendente di fronte al recupero dellâindebito), che trova tutela nella diluizione dei tempi di recupero al fine di garantire il rispetto delle esigenze di vita del debitore non incidendo sulle capacità stipendiale.
Il recupero dellâindebito è atto dovuto e privo di valenza provvedimentale e lâinteresse sotteso è per sua natura sempre attuale e concreto, anche in mancanza di una specifica motivazione, attesa la natura paritetica e non autoritativa degli atti che governano lo svolgimento della obbligazioni di indebito, peraltro doverosa per la pubblica amministrazione, retta dalle norme generali in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.),
Unico presupposto è lâesplicazione delle ragioni sostanziali per le quali il dipendente non avrebbe dovuto aver diritto alle somme corrisposte.
Laddove poi i dipendenti fossero stati ampiamente edotti della provvisorietà della determinazione della somma erogata, vien meno anche il presupposto dellâinvocato principio della buona fede che è stato per alcuni decenni posto a base di provvedimenti di senso contrario alla doverosità della reintegrazione patrimoniale in favore della pubblica amministrazione.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 31 maggio 2007
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