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Indici della Rassegna

Titolo
REVOCA DELL’INCARICO PROFESSIONALE: il professionista ha diritto ad un indennizzo se la revoca è giustificata dalla mancanza di fondi presso l’amministrazione
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Puglia, sent. maggio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Puglia, Lecce, sez. II, sent. 19 maggio 2007, n. 1943

Il Fatto
Un architetto proponeva ricorso al Tar al fine di conseguire la condanna del Comune a corrispondergli l’indennizzo ai sensi dell’art. 21 – quinquies, comma 1, della L. n. 241/1990, avendo l’amministrazione, con deliberazione di G.M. stabilito di revocare gli incarichi professionali affidati a suo tempo al ricorrente nell’ambito dell’attività di progettazione e realizzazione di una piscina comunale.
Il Comune motivava la revoca sia con l’indisponibilità di fondi per retribuire un professionista esterno, sia con la contestuale disponibilità di due tecnici comunali ad assolvere agli incarichi di direzione lavori afferenti il progetto.
Il ricorrente, pur non contestando la sussistenza delle ragioni che avevano indotto il Comune a revocare gli incarichi, proponeva una domanda indennitaria.

Il Principio
La disposizione di cui al comma 1- bis dell’art. 21 – quinquies, introdotta nelle more del giudizio dal D.L. n. 7/2007 (convertito in L. n. 40/2007) , prevede che “ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico”.

Nel caso di specie, i provvedimenti revocati incidevano su rapporti negoziali, per cui i giudici amministrativi hanno ritenuto l’indennizzo dovuto al ricorrente.

Per quanto riguarda la determinazione del quantum la sentenza in esame precisa che la disposizione citata prevede che l’indennizzo comprenda solo il danno emergente e non anche il lucro cessante e/o altre utilità patrimonialmente valutabili che il ricorrente avrebbe ritratto dall’esecuzione degli incarichi in argomento (ad esempio chances di guadagno legate alla valorizzazione del proprio curriculum professionale), per cui all’architetto non compete, in primo luogo, l’importo dell’onorario relativo alla direzione degli appaltandi lavori di costruzione della piscina, sulla base del progetto da ultimo approvato dal Comune in quanto non è detto che il ricorrente sarebbe stato chiamato a svolgere tale incarico e, comunque, si tratta di un evento futuro, che non può contribuire a determinare la misura del danno emergente.
Tenuto poi conto della disposizione di cui al citato comma 1 – bis dell’art. 21 – quinquies , e tenuto altresì conto del fatto che la revoca ha effetto ex nunc, il ricorrente ha diritto di essere indennizzato nei limiti previsti dalla normativa speciale di cui alla L. n. 143/1949 e s.m.i. (recante “approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti”), la quale all’art. 18 disciplina espressamente la materia.
Non avendo il ricorrente concorso in alcun modo all’adozione degli atti revocati e non potendosi certo supporre che egli fosse a conoscenza del fatto che sarebbero mancati i fondi necessari alla sua retribuzione per le attività ancora da svolgersi e quindi della contrarietà degli atti in parola all’interesse pubblico, l’indennizzo va riconosciuto in misura piena.
Il quantum va determinato in base alle disposizioni di cui alla citata L. n. 143/1949 e s.m.i., nonché delle determinazioni del Consiglio dell’Ordine di appartenenza del professionista, in quanto tale normativa integra ex lege l’art. 21 – quinquies, in base al broccardo lex specialis derogat generali.

La Legge n. 241/90 detta un criterio di carattere generale, valido per qualsiasi tipo di revoca, che però non quantifica esattamente il danno emergente, lasciando la relativa determinazione al giudice.
Nel caso degli architetti e degli ingegneri, tale valutazione è stata compiuta dal Legislatore, il quale ha stabilito quale è il pregiudizio patrimoniale che un professionista subisce in caso di revoca, totale o parziale, di un incarico, sia esso di progettazione, di direzione lavori, o altro previsto dalla L. n. 143/1949.
Pertanto, essendo disponibile un parametro legale a cui il giudice può legittimamente rifarsi nella quantificazione dell’indennizzo, nel caso di specie il comune dovrà corrispondere al ricorrente la somma, relativa alla voce “Direzione lavori e sicurezza” risultante dalla parcella presentata dall’architetto, ricorrente, e valicata dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza.


Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 31 maggio 2007
 
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