Indici della Rassegna
Titolo
REVOCA DELLâINCARICO PROFESSIONALE: il professionista ha diritto ad un indennizzo se la revoca è giustificata dalla mancanza di fondi presso lâamministrazione
Abstract
(Tar Puglia, sent. maggio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Puglia, Lecce, sez. II, sent. 19 maggio 2007, n. 1943
Il Fatto
Un architetto proponeva ricorso al Tar al fine di conseguire la condanna del Comune a corrispondergli lâindennizzo ai sensi dellâart. 21 â quinquies, comma 1, della L. n. 241/1990, avendo lâamministrazione, con deliberazione di G.M. stabilito di revocare gli incarichi professionali affidati a suo tempo al ricorrente nellâambito dellâattività di progettazione e realizzazione di una piscina comunale.
Il Comune motivava la revoca sia con lâindisponibilità di fondi per retribuire un professionista esterno, sia con la contestuale disponibilità di due tecnici comunali ad assolvere agli incarichi di direzione lavori afferenti il progetto.
Il ricorrente, pur non contestando la sussistenza delle ragioni che avevano indotto il Comune a revocare gli incarichi, proponeva una domanda indennitaria.
Il Principio
La disposizione di cui al comma 1- bis dellâart. 21 â quinquies, introdotta nelle more del giudizio dal D.L. n. 7/2007 (convertito in L. n. 40/2007) , prevede che âove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, lâindennizzo liquidato dallâamministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dellâeventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dellâatto amministrativo oggetto di revoca allâinteresse pubblico, sia dellâeventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti allâerronea valutazione della compatibilità di tale atto con lâinteresse pubblicoâ.
Nel caso di specie, i provvedimenti revocati incidevano su rapporti negoziali, per cui i giudici amministrativi hanno ritenuto lâindennizzo dovuto al ricorrente.
Per quanto riguarda la determinazione del quantum la sentenza in esame precisa che la disposizione citata prevede che lâindennizzo comprenda solo il danno emergente e non anche il lucro cessante e/o altre utilità patrimonialmente valutabili che il ricorrente avrebbe ritratto dallâesecuzione degli incarichi in argomento (ad esempio chances di guadagno legate alla valorizzazione del proprio curriculum professionale), per cui allâarchitetto non compete, in primo luogo, lâimporto dellâonorario relativo alla direzione degli appaltandi lavori di costruzione della piscina, sulla base del progetto da ultimo approvato dal Comune in quanto non è detto che il ricorrente sarebbe stato chiamato a svolgere tale incarico e, comunque, si tratta di un evento futuro, che non può contribuire a determinare la misura del danno emergente.
Tenuto poi conto della disposizione di cui al citato comma 1 â bis dellâart. 21 â quinquies , e tenuto altresì conto del fatto che la revoca ha effetto ex nunc, il ricorrente ha diritto di essere indennizzato nei limiti previsti dalla normativa speciale di cui alla L. n. 143/1949 e s.m.i. (recante âapprovazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architettiâ), la quale allâart. 18 disciplina espressamente la materia.
Non avendo il ricorrente concorso in alcun modo allâadozione degli atti revocati e non potendosi certo supporre che egli fosse a conoscenza del fatto che sarebbero mancati i fondi necessari alla sua retribuzione per le attività ancora da svolgersi e quindi della contrarietà degli atti in parola allâinteresse pubblico, lâindennizzo va riconosciuto in misura piena.
Il quantum va determinato in base alle disposizioni di cui alla citata L. n. 143/1949 e s.m.i., nonché delle determinazioni del Consiglio dellâOrdine di appartenenza del professionista, in quanto tale normativa integra ex lege lâart. 21 â quinquies, in base al broccardo lex specialis derogat generali.
La Legge n. 241/90 detta un criterio di carattere generale, valido per qualsiasi tipo di revoca, che però non quantifica esattamente il danno emergente, lasciando la relativa determinazione al giudice.
Nel caso degli architetti e degli ingegneri, tale valutazione è stata compiuta dal Legislatore, il quale ha stabilito quale è il pregiudizio patrimoniale che un professionista subisce in caso di revoca, totale o parziale, di un incarico, sia esso di progettazione, di direzione lavori, o altro previsto dalla L. n. 143/1949.
Pertanto, essendo disponibile un parametro legale a cui il giudice può legittimamente rifarsi nella quantificazione dellâindennizzo, nel caso di specie il comune dovrà corrispondere al ricorrente la somma, relativa alla voce âDirezione lavori e sicurezzaâ risultante dalla parcella presentata dallâarchitetto, ricorrente, e valicata dal Consiglio dellâOrdine di appartenenza.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 31 maggio 2007
Valuta questa Pagina stampa