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Indici della Rassegna

Titolo
CHIUSURA ANTICIPATA DEI LOCALI PER DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Veneto, sent. 22 maggio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Veneto, sez. III – sent. 22 maggio 2007 n. 1582.

Riferimenti Normativi:
- Art. 7 e 10 della L. 241 del 1990.
- Art. 32 della Costituzione.
- Art. 2, 4 e 5 della L.R. 14 aprile del 1994 n. 40.

Il Fatto
Il ricorrente, legale rappresentante di un bar che svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, propone ricorso dinanzi al Tar Veneto per l’annullamento della determinazione, del Sindaco del Comune, con cui gli veniva ordinata la chiusura del locale “non oltre le ore 24 nei giorni di venerdì, sabato e domenica”. Alla base dell’ordinanza vi erano le lagnanze dei vicini, che segnalavano il bar come fonte di disturbo nelle ore notturne, nonché i successivi controlli svolti dalla locale polizia municipale, che confermavano quanto evidenziato dalle proteste. Tra i motivi del gravame vengono annoverati:
- la violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento, nonché degli artt. 7 e 10 della L. 241/90, ed il vizio di carenza di motivazione relativamente all’avviso di inizio del procedimento, in quanto mancherebbe dei contenuti necessari (indicazione delle norme applicabili, dei presupposti e dei preventivi accertamenti).
- la carenza, insufficienza ed incongruenza di istruttoria visto che il provvedimento si fonda su di un unico sopralluogo.
- la disapplicazione della normativa in materia d’inquinamento acustico per aver omesso indagini tecniche e fonometriche, in quanto l’esercizio de quo si trova in una piazza, in zona classificata tra le aree ad intensa attività umana, per le quali il D.P.C.M. 1 marzo 1991 ha previsto un livello sonoro pari a 65 decibel nelle ore diurne e 55 decibel in quelle notturne.
- la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 40 del 1994 che disciplina i criteri per la determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande.
- la violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, visto che il provvedimento non considera minimamente “l’interesse di tutta quella gioventù utente del locale della ditta ricorrente nella fascia serale dalle 24.00 alle 2.00”.

Il Principio
“E’ anzitutto opportuno sottolineare come la quiete pubblica – intesa come limite di compatibilità delle emissioni sonore, prodotte da una fonte determinata – costituisca un bene collettivo, il quale si va facendo vieppiù scarso, rispetto al passato, anche nelle ore notturne: e poichè questo è il periodo della giornata che la massima parte della popolazione dedica al riposo, è evidente che, con l’incremento dei rumori, per questa sono aumentati disagi fisici e psicologici che, non di rado, sfociano in malattie vere e proprie. La quiete costituisce, dunque, una condizione necessaria affinchè sia garantita la salute, che deve essere tutelata “come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività” (art. 32 Cost.) dagli Enti pubblici competenti. Il diritto alla quiete prevale certamente sugli interessi economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un’attività economica di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone viceversa sulla collettività circostante i pregiudizi; egualmente, tale diritto prevale su quello che viene definito l’interesse della “gioventù utente” ad aggregarsi durante la notte in luoghi pubblici.
Il Collegio deve convenire con le difese dell’Amministrazione che l’accertamento svolto non costituisce un controllo isolato, quanto invece l’ultima di una serie di verifiche, svolte nell’arco di circa due anni e che non appare poi revocabile in dubbio che un assembramento composto da decine di giovani, riuniti a scopo ricreativo, determini oggettivamente, secondo esperienza e ragionevolezza, una fonte di rumore, la quale può sicuramente impedire il riposo di quanti costì risiendono.
Inoltre, il provvedimento che limita l’orario di apertura, non ha un contenuto sanzionatorio, per cui è insignificante stabilire se il gestore abbia operato o meno nel rispetto degli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti: ciò che rileva, invece, è che la riduzione d’orario può ragionevolmente comportare un significativo e persistente beneficio per la quiete pubblica, in misura tale da essere prevalente rispetto al sacrificio richiesto al privato.
Infine il Collegio non ritiene che la determinazione assunta dall’Amministrazione sia in qualche misura preclusa dalle norme citate dalla ricorrente. Invero, l’art. 4 della L.R. n. 40/94 dispone che l’Autorità comunale deve assicurare il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica; il seguente art. 5 stabilisce che possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico”.

Il TAR per il Veneto, sulla scorta delle considerazioni suesposte e definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 31 maggio 2007
 
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