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Indici della Rassegna

Titolo
Le distanze dal nastro stradale previste dal D.M. 1404/68 non si applicano all'interno del perimetro dei centri abitati
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. 30 agosto 2004, n. 5653)
Testo

? Fatto

Un cittadino, proprietario di un fabbricato a destinazione residenziale posto a ridosso di un centro abitato, impugnava, davanti al TAR, i provvedimenti deliberativi con cui il Comune aveva adottato uno strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica (realizzazione di un’area commerciale).
Rilevava il ricorrente che, benché l’intervento urbanistico riguardasse una zona diversa da quella di sua residenza, egli risultava comunque interessato in quanto la strada, prevista per l’accesso al nuovo centro commerciale, sarebbe passata a circa 2,50 metri dalla propria abitazione.

In primo grado, il ricorso ha trovato accoglimento in quanto il giudice ha ritenuto applicabili le disposizioni di cui al D.M. 1404/1968 in quanto richiamate – se pur maniera poco chiara - dalle norme attuative del piano regolatore.
Il citato decreto – che espressamente escluderebbe dal proprio ambito di applicabilità gli edifici c.d. urbani – dispone, tra l’altro, che tra le strade di interesse locale e gli edifici limitrofi debba intercorrere una distanza non inferiore a 20 metri.


? Diritto

La sentenza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato il quale, riesaminata la vicenda, ha optato per la riforma della prima decisione con conseguente respingimento del ricorso originariamente proposto.

Sottolinea il Supremo Collegio che l’errore dei Giudici di primo grado è stato quello di aver ritenuto possibile - in virtù del richiamo operato dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore – l’applicazione del citato Decreto Ministeriale anche alle strade comprese all’interno dei centri abitati.

Per il Consiglio di Stato l’assunto non può essere condiviso, in quanto non coerente con il sistema normativo cui si riferisce.

La concreta attuazione delle norme, così come prospettata nella prima sentenza, porterebbe a conseguenze non accettabili per l’ordinamento.

Il provvedimento ministeriale, infatti, se applicato anche all’interno dell’abitato, imporrebbe la radicale modifica del tessuto urbano storicamente determinatosi (abbattimento degli edifici o eliminazione delle strade), con costi non accettabili da parte della comunità.

Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
lunedì 13 settembre 2004
 
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