Indici della Rassegna
Titolo
ELEZIONI: indicazione del diminutivo del nome di battesimo del candidato
Abstract
(CGA, Sent. maggio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- CGA Sez. Giurisdizionale, Sent. 18 maggio 2007, n. 393 -
Ai fini della validità della preferenza, qualora lâelettore indichi sulla scheda il diminutivo del nome del candidato, unicamente e genericamente riferito al un nome di battesimo del medesimo candidato il voto è valido.
Lâ espressione del voto di preferenza è una manifestazione inequivoca della volontà dellâ elettore, il quale non deve apporre sulla scheda ulteriori o differenti segni da quelli utili ad esprimere la propria intenzione, altrimenti essendo la scheda riconoscibile, essa viene annullata.
Per ovviare a tale conseguenza il candidato può far inserire in lista il proprio pseudonimo con la dicitura âdettoâ, rendendo in questo modo valido lâ uso del diminutivo o qualsiasi altro pseudonimo.
Eâ necessario altresì chiarire che lâ uso del nome di battesimo non è elemento essenziale del voto, il quale può essere espresso indicando semplicemente il cognome.
Il problema sotteso al caso di specie è quello di constatare se lâ indicazione sulla scheda elettorale di un diminutivo , non riportato nella lista, in luogo del meno di battesimo del candidato. renda valida la manifestazione di volontà dellâ elettore.
In linea di principio, per quanto sopra esposto, lâ utilizzo dello pseudonimo non precedentemente indicato nella lista implica la riconoscibilità del voto e quindi la sua nullità .
In riferimento al diminutivo, invece, bisogna considerare lâ uso generale di quello indicato in luogo del nome di battesimo del candidato.
Sulla scorta di tale ragionamento i Giudici Amministrativi, con la sentenza richiamata in epigrafe, affermano che qualora un diminutivo univocamente e genericamente possa essere riferito ad un inequivoco nome di battesimo, non rende necessaria la preventiva indicazione in lista della dicitura âdettoâ, con la conseguenza che il diminutivo del nome di un candidato riportato sulla scheda da un elettore non determina la nullità del voto.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
giovedì 31 maggio 2007
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