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Indici della Rassegna

Titolo
LAVORO STRAORDINARIO: occorre la formale autorizzazione preventiva dell’amministrazione
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. maggio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 24 maggio 2007, n. 2648

I giudici di Palazzo Spada, con la sentenza in epigrafe, hanno affermato alcuni principi in materia di retribuibilità del lavoro straordinario nel pubblico impiego.
Hanno affermato, quindi, che nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione, atteso che, altrimenti, si determinerebbe quoad effectum l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto non rispondenti ad alcuna concreta necessità.
La retribuibilità del lavoro straordinario è, infatti, in via di principio condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro; detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni (tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica amministrazione) comportando anzitutto la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro.

L’autorizzazione rappresenta, inoltre, lo strumento più adeguato per evitare che attraverso incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio.
La preventiva autorizzazione costituisce, da ultimo, lo strumento per l’opportuna ed adeguata valutazione delle concrete esigenze dei propri uffici onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario costituisca elemento di programmazione dell’ordinario lavoro di ufficio.

Si tratta, in definitiva, di un’assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il dirigente che emette l’autorizzazione; e ciò sia nel caso che per lo svolgimento del lavoro straordinario sia preventivamente stabilita l’erogazione del relativo compenso, sia nel caso che lo stesso dia luogo, per il lavoratore, ad un credito in termini di riposo compensativo, in entrambi i casi l’autorizzazione de qua incidendo sul buon andamento del servizio e sulla economica ed efficiente gestione delle risorse umane, facente capo al dirigente.

Per completezza si deve riportare l’orientamento della giurisprudenza laddove ha più volte affermato che il principio della indispensabilità dell’autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario può subire eccezioni quando l’attività (eccedente l’ordinario orario di lavoro) sia svolta per obbligo d’ufficio (al riguardo si parla di autorizzazione implicita), tuttavia, per l’imprescindibile rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati, deve pur sempre trattarsi di esigenze indifferibili ed urgenti.



Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 31 maggio 2007
 
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