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Indici della Rassegna

Titolo
LEGITTIMAZIONE DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE A RICHIEDERE LA CONCESSIONE EDILIZIA
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. giugno 2007)
Testo
Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha chiarito che ai sensi dell’art. 4 L 28 gennaio 1977, n. 10 “la concessione è data dal Sindaco al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla…” (confermato ora come permesso di costruire, dall’art. 11, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

E’ necessaria pertanto una relazione qualificata a contenuto reale con il bene (come proprietario, superficiario, affittuario di fondi rustici, usufruttuario) anche se in formazione, non essendo sufficiente il solo rapporto obbligatorio, in quanto il diritto a costruire è una proiezione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che autorizzi a disporre con un intervento costruttivo.

In questo senso la giurisprudenza ammette la richiesta da parte di altro titolare del diritto, reale o anche obbligatorio, ma ciò quando, per effetto di essi, l’interessato abbia obbligo o facoltà di eseguire i lavori per cui è chiesta la concessione edilizia: in altre parole, quando il richiedente sia autorizzato in base al contratto o abbia ricevuto espresso consenso da parte del proprietario.

La verifica del possesso del titolo a costruire costituisce un presupposto, la cui mancanza impedisce all’Amministrazione di procedere oltre nell’esame del progetto.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 15 giugno 2007
 
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