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Indici della Rassegna

Titolo
TERMINE DI IMPUGNAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
Abstract
(Consiglio di Giustizia Amministrativa, sent. maggio 2007)
Testo
Il Fatto
Una società propone appello avverso la sentenza del TAR Sicilia, il quale aveva accolto il ricorso di alcuni proprietari frontisti, diretto all’annullamento della concessione edilizia, ad essa, rilasciata dal Comune per la demolizione e riedificazione di un fabbricato fino ad una altezza di ml. 7,50 contro i preesistenti ml. 4,50.
L’appellante denuncia profili di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso in primo grado sostenendo la legittimità della concessione.
Gli appellati, oltre a controdedurre alle tesi avanzate dalla società, hanno eccepito la tardività dell’impugnazione.

Il Principio
“In via preliminare va esaminata la eccezione di irricevibilità dell’appello, sollevata dagli appellati, sul rilievo che esso è stato notificato nel 61° giorno dalla notifica della sentenza di primo grado. Tale eccezione risulta infondata, in quanto, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 477/2002 la notifica di un atto introduttivo di un giudizio si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario incaricato della formalità, per cui, nella fattispecie, essa è stata effettuata nel termine di decadenza. In merito alla eccezione di tardività, sollevata dall’appellante con riferimento al ricorso di primo grado, va rilevato che ai fini della decorrenza del temine per l’impugnazione di una concessione edilizia, da parte di un proprietario di immobile limitrofo, occorre la piena conoscenza della stessa, che si verifica con la consapevolezza del contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica.
Nel merito la concessione edilizia contrasta con la normativa di settore, laddove consente la ricostruzione di un fabbricato con altezza di ml. 7,50 superiore a quella preesistente (ml. 4,50), in quanto il P.R.G. del Comune prevede sì la demolizione e ricostruzione di un edificio, ma nel rispetto della morfologia, superficie coperta, ed altezze preesistenti”.

Per i motivi suesposti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia respinge l’appello.



Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 15 giugno 2007
 
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