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Indici della Rassegna

Titolo
SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Campania, Sent. maggio 2007)
Testo
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso dinanzi al Tar, nei confronti del Comune, per ottenere l’annullamento della delibera con la quale il Consiglio Comunale ha statuito di non procedere alla surroga di un consigliere dimissionario con il ricorrente stesso, effettuando poi la medesima nei confronti di altro soggetto (controinteressato). Il Comune si costituisce in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito, l’inammissibilità del ricorso per la tardività del deposito, nonché l’impossibilità di procedere alla surroga del consigliere con il ricorrente, per essere stato, quest’ultimo, condannato penalmente.

Il Principio
“E’ infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal difensore del Comune, in quanto la cognizione delle controversie inerenti al procedimento di surroga, siccome non involgenti direttamente questioni di eleggibilità (devolute al giudice ordinario ex art. 82 d.P.R. 16 maggio 1970, n. 560), non può che spettare al giudice amministrativo. Si ritiene altresì infondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità, incentrata sulla tardività del deposito del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 23 bis, comma 1, lett. g) L. 6 dicembre 1971, n. 1034, non potendo la controversia de qua ascriversi al novero di quelle relative ai “provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi”, atteso che la delibera impugnata, siccome inerente alla posizione individuale del ricorrente, non incide sulla “formazione” dell’organo consiliare, dovendo questo ritenersi già formato e dibattendosi esclusivamente della legittimazione del ricorrente ad entrare a farne parte. Bisogna rilevare, inoltre, che la sentenza penale di condanna di primo grado emessa nei confronti del ricorrente non contiene contestazioni riconducibili alle fattispecie criminose indicate dall’art. 59, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che sono sospesi di diritto i consiglieri che “hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis,317,318,319,319-ter e 320 del codice penale”.

Il TAR Campania, per i motivi suesposti, accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.



Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 15 giugno 2007
 
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