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Abstract
(Consiglio di Stato, Sent. maggio 2007)
Testo
Il consigliere comunale è legittimato, per la sua funzione, ad autenticare le sottoscrizioni dei presentatori della lista elettorale nella quale il consigliere è candidato sindaco.
Non esiste alcun conflitto dâ interessi nellâ attività del consigliere comunale che autentichi le firme dei presentatori della lista elettorale e la sua qualifica di candidato sindaco della medesima lista.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza emarginata in epigrafe arriva a tale formulazione sulla scorta di quanto prevede lâ art. 14 comma 1 L. 53/1990, il quale nellâ indicare i soggetti competenti a eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni dei presentatori delle liste espressamente riporta âSono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni cui al presente comma i consiglierei provinciali e comunali che comunichino la loro disponibilità , rispettivamente al presidente e al sindaco.â
La L. 53/1990 è una norma di carattere speciale sul procedimento elettorale e per tale sua natura risulta prevalente rispetto al Testo Unico Enti Locali ( D. Lgs. 267/2000) â legislazione di carattere generale â che allâ art. 78 indica un obbligo di astensione del consigliere.
Lâ insieme dei soggetti cui il legislatore conferisce la capacità di procedere allâ autenticazione delle firme è giustificato dalla esigenza di facilitare lâ intera attività elettorale, per cui il consigliere comunale, nello svolgimento delle funzioni conferitegli, mantiene la sua legittimazione allo svolgimento del compito pur se interessato alla competizione elettorale, in quanto candidato sindaco collegato alla lista elettorale per cui procede allâ autenticazione delle firme dei presentatori.
Lâ altro aspetto che i Giudici Amministrativi hanno preso in esame riguarda il valore dellâ autenticazione della sottoscrizione che in base allâ art. 21 D.P.R. 445/2000 â è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale che autentica attesta che la sottoscrizione è apposta in sua presenza â¦â¦..apponendo la propria firma e il timbro.â
Nessuna norma specifica come deve essere redatta la firma, la quale non è altro che un insieme di segni grafici idonei ad individuare la persona.
Se questo è la funzione della firma essa può essere redatta in qualsiasi modo, anche in stampatello, piuttosto che in corsivo.
Nel caso esaminato è quindi perfettamente valida e legittima la firma posta dal consigliere con cui attesta lâ autenticazione delle sottoscrizioni poste in sua presenza pur se lâ amministratore pubblico ha applicato la sua firma in stampatello piuttosto che in corsivo.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
venerdì 15 giugno 2007
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