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Indici della Rassegna

Titolo
SCIOPERO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI: è ammissibile la notifica eseguita il giorno dopo quello di scadenza
Argomento
Notificazioni
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. maggio 2007)
Testo
Il Fatto
Un avvocato, nell’ultimo giorno utile per la presentazione di un ricorso per Cassazione, apprendeva che l’ufficio di accettazione degli atti per le notifiche era rimasto chiuso perchè gli ufficiali giudiziari erano in sciopero.
Il legale provvedeva, quindi, a consegnare il ricorso all’ufficio notifiche il giorno successivo a quello di scadenza avendo cura di allegare un certificato del Dirigente dell’ufficio Notifiche ove veniva attestato che il giorno precedente l’ufficio era rimasto chiuso per sciopero.
La controparte, in sede di giudizio innanzi alla Suprema Corte, eccepiva l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.

Il Principio
La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto ammissibile il ricorso sul presupposto che la notifica doveva essere ritenuta regolare. In materia devono applicarsi i principi affermati nelle sentenze della Corte Costituzionale nn. 69/1994, 447/2002 e 28/2004, volti a garantire l’effettività del diritto di difesa, tutelato dall’art. 24 della Costituzione, in materia di notificazione di atti processuali da compiersi entro i termini di decadenza. La Corte Costituzionale, infatti, ha ritenuto palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi (ufficiale giudiziario e l’agente postale suo ausiliario) e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità.

Nella fattispecie specifica era evidente la decadenza era correlabile unicamente a un diniego di attività (accettazione dell’atto da notificare) degli ufficiali giudiziari (a causa dello sciopero) e non a un difetto di attività del notificante. E’ apparso ai giudici della Suprema Corte, pertanto, come soluzione costituzionalmente obbligata quella di considerare la notifica del ricorso tempestiva.

Per completezza sul punto si illustra il rimedio – non attivato nella fattispecie specifica – predisposto dal D.Lgs. 437/1948 e cioè dalla emanazione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto (previsto dall’art. 2) che accerta l’eccezionalità dell’evento e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, con conseguente proroga, con carattere di generalità, di tutti “i termini di decadenza per il compimento di atti” presso gli uffici interessati all’evento “o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici” scadenti “durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi”: proroga che l’art. 1 determina in quindici giorni a decorrere dalla sua emanazione.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 15 giugno 2007
 
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