Indici della Rassegna
	
	
	    Argomento
	    Sanzioni amministrative 
	 
	
	    Abstract
	    (Corte di Cassazione, Sent. maggio 2007) 
	 
	
	    Testo
	    
Il Comune non può deliberare sulle modalità di pagamento di una multa in modo difforme da quanto statuito nel Codice della Strada.
In base al criterio della gerarchie delle fonti un provvedimento amministrativo, come può essere una deliberazione comunale, non può derogare ad un atto avente forza di legge, nella specie il Nuovo Codice della Strada, a patto che tale deroga non sia prevista dal legislatore.
Nel caso di specie una delibera comunale prevedeva che il trasgressore cui era stata irrogata una sanzione per il mancato pagamento della sosta  poteva estinguere la multa  versando  un importo minore rispetto al minimo fissato normativamente qualora lâ oblazione fosse stata adempiuta entro pochi giorni dallâ infrazione. 
Nel nostro sistema legislativo non esiste però, alcuna norma che attribuisca agli Enti Locali il poter di introdurre un provvedimento amministrativo relativo alle violazioni derogatorio rispetto a quanto indicato dal Codice della Strada.
Il potere conferito ai Comuni, in base allâ art. 7 CDS, non prevede alcuna competenza sotto lâ aspetto sanzionatorio e pertanto,non esiste nessun presupposto legislativo affinché lâ Ente Locale possa introdurre 
una propria regolamentazione differente da quella indicata legislativamente.
Il pagamento effettuato con modalità differenti da quelle indicate nel Codice della Strada non estingue lâ obbligazione, nemmeno in presenza di un provvedimento amministrativo che conferisca tale facoltà poiché tale ultimo atto non trova alcun fondamento normativo e pertanto non è in grado di produrre effetti.
         
  
 
	 
	
	    Autore
	    Dott. Grasselli Stefano 
	 
	
	    Data
	    venerdì 15 giugno 2007 
	 
 
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