Indici della Rassegna
Titolo
Saldi anticipati: sanzioni amministrative agli esercizi commerciali
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
(Tar Lazio, Roma, sez. II, sent. 15 luglio 2004, n. 997)
Testo
Gli esercizi commerciali che decidono di effettuare i saldi anticipati - anche per la sola clientela in possesso della âcarta fedeltà â - agiscono in modo da alterare i principi della concorrenza e dell'equilibrio dell'offerta.
I saldi di fine stagione sono disciplinati dall'art. 15, D.Lgs. n. 114/98 secondo cui vengono consentiti entro un arco di tempo predeterminato.
Nello specifico, le norme di cui agli artt. 46 e ss. Legge Regione Lazio n. 33/98 (come modificati dalla L.R. n. 12/2001) fissa due occasioni annuali di vendita di fine stagione della durata massima di sei settimane consecutive "a partire dal secondo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale" e del "secondo sabato del mese di luglio per il periodo estivo".
La vendita "a saldi" deve essere preceduta dalla comunicazione al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'offerta.
Tuttavia, lâAmministrazione, constatata la violazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie di fine stagione, deve ponderare attentamente l'opportunità e le modalità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 50, comma 2, L.R. n. 33/98 (introdotto dall'art. 79, comma 3, lett. c), L.R. n. 8/2002).
Sulla base di detti presupposti, il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un noto esercizio commerciale proposto nei confronti del Comune di Roma.
Quest'ultimo, infatti, accertato l'illecito amministrativo relativo ai saldi anticipati, aveva disposto la sospensione, per cinque giorni, dellâattività lavorativa di un punto vendita della società , proprio durante il tradizionale periodo dei saldi.
La sanzione non deve arrecare alla società un danno maggiore di quello che in ogni caso sarebbe inferto con la chiusura in qualsiasi periodo dell'anno. La chiusura durante il periodo dei saldi invernali comporta un pregiudizio maggiore dovuto al fatto che il movimento commerciale che si determina in quel periodo è notoriamente più intenso.
Il provvedimento in questione, pertanto, è stato annullato per eccesso di potere atteso che, in primo luogo, non spetta allâAmministrazione stabilire il periodo di chiusura, e in secondo luogo, la chiusura dellâesercizio, nel periodo indicato, provocherebbe allâazienda un danno ulteriore violando il dovere di imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Data
lunedì 13 settembre 2004
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