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Indici della Rassegna

Titolo
PERMESSO DI COSTRUIRE PER VERANDE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Tar Campania, sent. giugno 2007)
Testo
Il Fatto
Il proprietario di un immobile propone ricorso, dinanzi al Tar Campania, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della disposizione dirigenziale di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alle opere abusive da esso realizzate, consistenti nella chiusura di un balcone con realizzazione di veranda in alluminio e vetri di circa mt. 3,5 x 1,5 x 3 di h.
Tra i motivi di gravame il ricorrente enuncia il difetto di istruttoria, il fatto che la veranda in questione è da considerarsi pertinenza, la carenza di motivazione nonché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.


Il Principio

“Relativamente al lamentato difetto di istruttoria, a nulla rilevano le ridotte dimensioni del manufatto in questione né che si tratti di opere amovibili, atteso che è soggetto a permesso di costruire il

manufatto che, pur se non infisso nel suolo, ma solo aderente in modo stabile a esso, è destinato a un uso perdurante nel tempo.
In secondo luogo l’intervento realizzato non può ritenersi pertinenza, visto che assume una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione. Inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l’intervento edilizio consistente nella chiusura di un balcone con realizzazione di veranda è soggetto a permesso di costruire anche quando esso, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all’immobile cui accede, incide sull’assetto edilizio preesistente. Di conseguenza, trattandosi di intervento soggetto a permesso di costruire, e non a D.I.A., è legittima la demolizione ingiunta dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 9 L. n. 47/1985.
Quanto al preteso vizio di carenza di motivazione, l’amministrazione ha compiutamente motivato il provvedimento in questione sulla base della realizzazione in assenza di permesso di costruire di opere di ristrutturazione edilizia, così definite ai sensi dell’art. 10 lett. c) D.P.R. n. 380/2001. In materia urbanistica, infatti, il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione dell’opera in totale difformità della concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione.
Infine va rilevato che i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall’avviso dell’inizio del procedimento, trattandosi di procedimenti tipizzati e vincolati che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate, nonché sul carattere non assentito delle medesime”.

Per questi motivi il Tar Campania rigetta il ricorso.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
sabato 30 giugno 2007
 
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