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Indici della Rassegna

Titolo
LAVORI SOCIALMENTE UTILI E DIRITTO ALL’ASSUNZIONE
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. giugno 2007)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 27 giugno 2007 n. 3664

I lavoratori socialmente utili non hanno alcun rapporto di lavoro con lo Stato o con enti locali, ma partecipano soltanto a progetti, predisposti dagli stessi e, come tali, inidonei a far instaurare, per espressa disposizione di legge, rapporti di impiego.
La retribuzione avviene attraverso il Fondo Nazionale per l’Occupazione e l’Impiego gestito dal Ministero del Lavoro, e non incide sul bilancio o sulla pianta organica degli enti utilizzatori.
Ne deriva che laddove la Pubblica amministrazione abbia bandito concorsi riservati a propri dipendenti o a soggetti che abbiano maturato esperienze di lavoro subordinato, appare evidente che i lavoratori socialmente utili difettino del necessario presupposto del requisito essenziale per potere essere ammessi a partecipare al concorso di cui trattasi, sicché deve ritenersi correttamente disposta l’esclusione sul presupposto dell’assenza di un rapporto di pubblico impiego.
L’origine dei contratti in analisi è di tale particolarità da non poter trovare alcuna assimilazione in forme di lavoro seppur precario. Infatti rientrando nel quadro dei c.d. ammortizzatori sociali il lavoro socialmente utile comporta un impegno lavorativo precario, non impone la cancellazione dalle liste di collocamento, presenta caratteri del tutto peculiari quali l’occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro, la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali.
Autore
Avv. M. Teresa Stringola
Data
sabato 30 giugno 2007
 
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