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Indici della Rassegna

Titolo
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE: il Comune non può stabilire criteri distanziali generici ed eterogenei
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. giugno 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 13.06.2007, n. 3156

L’appello all’esame del Collegio ripropone la questione dei limiti del potere regolamentare dei Comuni in tema di localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
Nella fattispecie si trattava di stabilire la legittimità della norma del regolamento edilizio del Comune ove si è prescritto di osservare la distanza di cinquanta metri dal confine di proprietà nella installazione dei predetti impianti.

Ritiene il collegio che siffatta disposizione fuoriesca dalla sfera di competenza attribuita al Comune.
E’ stato infatti più volte ribadito dalla Sezione che l’introduzione di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni, etc.) tramite un regolamento edilizio comunale trova giustificazione solo se sia conforme al principio di ragionevolezza e alla natura delle competenze urbanistico – edilizie esercitate, e sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze acquisite attraverso un’istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità rispetto al fine perseguito; e ciò vale anche alla luce dell’art. 8, 6° comma L. n. 36/2001 per il quale alle competenze dei Comuni, dirette ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, si aggiunge quella di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in quanto anche tali misure di minimizzazione (distinte dalla norma anzidetta rispetto a quelle urbanistico – edilizie) non possono in alcun modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata a tali limiti.

Coerentemente con siffatti principi la Sezione ha precisato che ai sensi dell’art. 8, 6° comma, L. 36/01 i Comuni, mentre possono legittimamente vietare l’installazione degli impianti di telefonia mobile su specifici edifici quali ospedali, case di riposo, scuole, etc, non possono invece stabilire criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nella installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, e luoghi di lavoro, non essendo consentito introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti.
In linea con il suesposto indirizzo della Sezione deve pertanto ritenersi che, come non può essere imposto, mediante il regolamento edilizio comunale, la osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti, ugualmente, ed anzi a maggior ragione, non si può pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dagli edifici esistenti, ugualmente, ed anzi a maggior ragione, non si può pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà trattandosi di previsione che appare priva di giustificazione alcuna, e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni.



Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
sabato 30 giugno 2007
 
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