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Indici della Rassegna

Titolo
DECORRENZA DEI TERMINI PER L’IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. giugno 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 19 giugno 2007 n. 3303

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - che non va disatteso - dalla conoscenza dell’esistenza di un provvedimento amministrativo decorrono i termini per impugnare. Non è necessaria la conoscenza di tutti gli elementi del provvedimento essendo sufficiente solo che il destinatario sia stato reso edotto delle componenti essenziali e del loro effetto lesivo.
Dalla lesività nasce in capo al destinatario dell’atto l’onere di immediata impugnazione, fatta salva la possibilità di proporre motivi aggiunti laddove dalla lettura integrale del provvedimento (o degli atti presupposti) emergano ulteriori profili di illegittimità e, quindi, la rilevata opportunità di dare ampiezza al tema decisorio ( accusatorio o difensivo) verso quegli ulteriori aspetti che siano di pregiudizio.
In ipotesi di gara di appalto la lesività del provvedimento appare immediata dall’acquisizione della notizia dell’emanazione dell’atto di aggiudicazione che affida ad altro concorrente la realizzazione dell’opera o della fornitura e non vale, di contro, ad interrompere i termini l’istanza di accesso agli atti del procedimento di gara e delle singole fasi di esso.
“La formalizzazione di un’istanza di accesso ad atti diversi da quello oggetto del gravame, infatti, non determina la sospensione o l’interruzione del termine per il ricorso, che resta soggetto, nel computo delle date (iniziale e finale) alla disciplina sopra sintetizzata (che si fonda sul dato positivo ed essenziale del momento della piena conoscenza dell’atto lesivo), ma autorizza, al massimo, il ricorrente a proporre motivi aggiunti, ove dall’ostensione degli atti richiesti emergano ulteriori violazioni”.
Diversamente opinando, invero, si finirebbe per riconoscere all’accesso degli atti un’impropria valenza selettiva della data di decorrenza del termine per ricorrere ovvero, ancora, una funzione propedeutica all’iniziativa giudiziaria, inconfigurabile nei casi in cui l’atto lesivo è stato già conosciuto dall’interessato e nei quali il predetto strumento serve solo a consentirgli la piena cognizione dei pertinenti atti endoprocedimentali.
Deve, pertanto, escludersi che l’istanza di accesso verso atti diversi dal provvedimento conclusivo abbia efficacia sospensiva (del termine per ricorrere) e che, in tale fattispecie, l’ostensione di questi ultimi possa essere motivo di legittimo postdatazione del momento di opposizione del ricorso avverso l’atto lesivo.


Autore
Avv. M. Teresa Stringola
Data
sabato 30 giugno 2007
 
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