Indici della Rassegna
Titolo
DECORRENZA DEI TERMINI PER LâIMPUGNAZIONE DEGLI ATTI
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. giugno 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 19 giugno 2007 n. 3303
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - che non va disatteso - dalla conoscenza dellâesistenza di un provvedimento amministrativo decorrono i termini per impugnare. Non è necessaria la conoscenza di tutti gli elementi del provvedimento essendo sufficiente solo che il destinatario sia stato reso edotto delle componenti essenziali e del loro effetto lesivo.
Dalla lesività nasce in capo al destinatario dellâatto lâonere di immediata impugnazione, fatta salva la possibilità di proporre motivi aggiunti laddove dalla lettura integrale del provvedimento (o degli atti presupposti) emergano ulteriori profili di illegittimità e, quindi, la rilevata opportunità di dare ampiezza al tema decisorio ( accusatorio o difensivo) verso quegli ulteriori aspetti che siano di pregiudizio.
In ipotesi di gara di appalto la lesività del provvedimento appare immediata dallâacquisizione della notizia dellâemanazione dellâatto di aggiudicazione che affida ad altro concorrente la realizzazione dellâopera o della fornitura e non vale, di contro, ad interrompere i termini lâistanza di accesso agli atti del procedimento di gara e delle singole fasi di esso.
âLa formalizzazione di unâistanza di accesso ad atti diversi da quello oggetto del gravame, infatti, non determina la sospensione o lâinterruzione del termine per il ricorso, che resta soggetto, nel computo delle date (iniziale e finale) alla disciplina sopra sintetizzata (che si fonda sul dato positivo ed essenziale del momento della piena conoscenza dellâatto lesivo), ma autorizza, al massimo, il ricorrente a proporre motivi aggiunti, ove dallâostensione degli atti richiesti emergano ulteriori violazioniâ.
Diversamente opinando, invero, si finirebbe per riconoscere allâaccesso degli atti unâimpropria valenza selettiva della data di decorrenza del termine per ricorrere ovvero, ancora, una funzione propedeutica allâiniziativa giudiziaria, inconfigurabile nei casi in cui lâatto lesivo è stato già conosciuto dallâinteressato e nei quali il predetto strumento serve solo a consentirgli la piena cognizione dei pertinenti atti endoprocedimentali.
Deve, pertanto, escludersi che lâistanza di accesso verso atti diversi dal provvedimento conclusivo abbia efficacia sospensiva (del termine per ricorrere) e che, in tale fattispecie, lâostensione di questi ultimi possa essere motivo di legittimo postdatazione del momento di opposizione del ricorso avverso lâatto lesivo.
Autore
Avv. M. Teresa Stringola
Data
sabato 30 giugno 2007
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