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Indici della Rassegna

Titolo
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL COMUNE: spetta al Sindaco e non al Dirigente comunale, il quale ha solo la rappresentanza legale sostanziale del Comune
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Basilicata, sent. giugno 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Basilicata, sent. 12 giugno 2007, n. 471

“La legittimazione processuale sia passiva che attiva del Comune spetta al Sindaco e non al Dirigente Comunale (che ha emanato l’atto impugnato con il ricorso giurisdizionale), il quale ai sensi dell’art. 107, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000 ha solo la rappresentanza legale sostanziale (e non anche quella processuale) del Comune e con apposita norma statutaria (cfr. art. 6, comma 2, D. Lg.vo n. 267/2000, ai sensi del quale spetta allo Statuto stabilire, tra l’altro, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio) può essere stabilito che la decisione di promuovere o resistere ad una lite giudiziaria può essere attribuita (anziché alla Giunta Comunale) ai competenti dirigenti comunali, come già previsto per i Dirigenti statali dall’art. 16, comma 1, lett. f), D. Lg.vo n. 29/1993 (vedi ora l’art. 16, comma 1, lett. f), D. Lg.vo n. 165/2001), ma il mandato al difensore va sempre rilasciato dal Sindaco ed il ricorso contro il Comune va sempre notificato al Comune in persona del Sindaco p.t., in quanto l’unico organo comunale al quale spetta la legittimazione processuale attiva o passiva del Comune”.


Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
sabato 30 giugno 2007
 
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