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Indici della Rassegna

Titolo
SEGRETARIO COMUNALE: non può sostituire il Dirigente nel compimento degli atti
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. giugno 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sent. 12 giugno 2007, n. 13708

Un Dirigente comunale negava a un privato la concessione edilizia per lavori di ristrutturazione.
Il Sindaco gli intimava di rilasciare la concessione.
Poiché il Dirigente non aveva eseguito la disposizione impartitagli, l’autorizzazione è stata rilasciata, in via sostitutiva, dal segretario comunale, su richiesta del Sindaco.

Il Dirigente adiva, quindi, il giudice del Lavoro, affinché gli riconoscesse la titolarità esclusiva del potere decisionale sui provvedimenti di concessione edilizia. Il Tribunale rigettava la domanda sostenendo che, in caso di inadempienza ingiustificata e illegittima dei funzionari, sussiste il potere del segretario comunale di sostituzione – avocazione.
La Corte di appello, per contro, dichiarava illegittima la sostituzione operata dal segretario comunale.
La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha affermato che i compiti del segretario comunale sono definiti, in linea generale, quali compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’ente alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Al segretario comunale sono infatti affidati compiti di coordinamento dell’attività dei dirigenti e di sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni.
Ai dirigenti è assegnata una sfera di attribuzioni non derogabile se non con norma primaria, ed essi sono direttamente ed esclusivamente responsabili del loro esercizio. Quindi, l’attribuzione legislativa al segretario comunale di compiti di sovrintendenza di coordinamento dell’attività del dirigente non può essere intesa nel senso che tali compiti implichino un potere di sostituzione del dirigente.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
sabato 30 giugno 2007
 
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