Indici della Rassegna
Titolo
AUTOCERTIFICAZIONI ED ALLEGAZIONI DI DOCUMENTO DI IDENTITÃ
Abstract
(TAR Lazio, sent. 11 luglio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Lazio Roma Sez. II Ter 11 luglio 2007 n. 6231.
In senso diametralmente opposto rispetto al consolidato orientamento, si colloca la sentenza qui segnalata che qualifica illegittimo il comportamento di una stazione appaltante che ha escluso da una gara una concorrente che aveva omesso di allegare la fotocopia di un documento di identità alla documentazione di gara.
Contrariamente, quindi, al pregresso si è reputato che la mancata allegazione del documento di identità - seppur prevista secondo la lex specialis quale elemento da intendersi a pena di esclusione - non può essere motivo di legittima espunsione, atteso che lâidentità del sottoscrittore ( che può essere provata anche a mezzo autocertificazioni ed esercizio di facoltà di integrazioni documentali) non influisce sulla valutazione dellâofferta .
Secondo il giudicante infatti â nellâattuale sistema di prova di stati a dati personali la facoltà di autocertificazione ha valenza generaleâ è sempre possibile, quindi ricorrere e rendere ammissibili e consentire procedure semplificate e, nel dubbio, favorire le dichiarazioni sostitutive di statiâ.
Secondo il prevalente orientamento invece, lâallegazione di un valido documento di identità al testo della dichiarazione sostitutiva, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi - nella previsione dellâarticolo 38, comma 3, del d.P.R. 445/00 - come lâelemento della fattispecie normativa, teleologicamente diretto a comprovare, non tanto (o meglio, non soltanto) le generalità del dichiarante, ma ancor prima lâimprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Proprio ai sensi del citato disposto in sede di partecipazione ad una gara pubblica, deve ritenersi che la produzione della fotocopia del documento d'identità del dichiarante debba essere considerata elemento costitutivo dell'autocertificazione, essendo requisito formale "ad substantiam" dell'autocertificazione stessa.
E tale mancanza non può ritenersi regolarizzabile, proprio perché l'allegazione di copia del documento d'identità costituisce adempimento di valore essenziale, in quanto volto a garantire l'esatta provenienza di ogni singola documentazione esibita, senza possibilità di regolarizzazione o integrazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.
La regolarizzazione è ammissibile solo laddove il documento, seppur valido sia scaduto, ovvero la fotocopia sia di non facile lettura.
Lâintegrazione postuma infatti andrebbe a concretizzare una inammissibile apertura di termini a favore di un solo o pochi concorrenti con violazione dei principi di parità di trattamento proprio per costituire la detta allegazione carattere costitutivo dell'autocertificazione e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , avente attitudine certificativa e probatoria nei confronti della pubblica amministrazione, peraltro espressamente previsto dal D.P.R. numero 445 del 2000 quale requisito formale ad substantiam.
Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
domenica 15 luglio 2007
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