Indici della Rassegna
Titolo
ILLEGITTIMITAâ DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DI UNA D.I.A.
Abstract
(Tar Veneto, sent. luglio 2007)
Testo
Il Fatto
Il proprietario di un appartamento, sito in condominio, aveva presentato una d.i.a. per effettuare la trasformazione di una finestra in un balcone. Il Comune emanava provvedimento di sospensione motivato dalla mancanza dellâassenso da parte del condominio stesso. Lâistante propone allora ricorso dinanzi al Tar Veneto chiedendo lâannullamento del provvedimento comunale, nonché il risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Il Principio
âIl Collegio ritiene irrilevante, ai fini della legittimità del richiesto provvedimento abilitativo, che il condominio abbia assentito o meno alla trasformazione della finestra in balcone.
Il parametro valutativo dellâattività amministrativa, in questa materia, va ricercato nella disciplina pubblicistica che regola la realizzazione delle opere edilizie nel territorio. In altri termini, il mancato assenso del condominio cui la porzione immobiliare inerisce (e lâeventuale mancato rispetto della disciplina condominiale) è questione che concerne le relazioni privatistiche, cui resta estranea lâAmministrazione.
Orbene, può anche essere condiviso che quando si tratti di intervenire su di un bene, che non sia di esclusiva proprietà del richiedente, la titolarità della porzione condominiale non sia sufficiente, da sola, a legittimare la richiesta del titolo edilizio, in quanto la facoltà di eseguire opere sulla cosa comune ovvero di modificarla a proprie spese si concreta con la compresenza di elementi negativi desumibili dalla formula degli artt. 1122 e 1102 c.c. (assenza del danno alle cose comuni, di alterazione della destinazione e di pregiudizio dellâuso comune). Ma lâaccertamento di tali elementi negativi deve essere compiuto dallâAmministrazione soltanto sulla base di parametri oggettivi e tecnici.
Così, per quanto riguarda il caso in esame, si tratta di accertamento di ordine tecnico, che prescinde dallâassenso o meno del condominio, la cui mancanza non incide sulla legittimità del provvedimento sotto il profilo della violazione dellâart. 11, comma 1 (art. 23, comma 1) del DPR n. 380/2001â.
Il Tar Veneto per i motivi suesposti accoglie il ricorso e, per lâeffetto, annulla il provvedimento impugnato.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
domenica 15 luglio 2007
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