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Titolo
RIDUZIONE DELLâORARIO DI CHIUSURA DI UN BAR: è sempre necessaria la comunicazione di avvio del procedimento
Abstract
(Tar Veneto, sent. luglio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Veneto, sez. III, sent. 6 luglio 2007, n. 2284
Il fatto
Una società succedeva alla precedente gestione relativamente ad un pubblico esercizio per la somministrazione di cibi e bevande. Il Comune prendeva atto del subingresso autorizzando lo stesso.
Pochi giorni dopo la detta autorizzazione il Comune comunicava alla nuova società unâordinanza con la quale veniva limitato lâorario di apertura dellâattività alle ore 24 anziché alle ore 2.
La società impugnava la suddetta ordinanza.
Il Principio
I Giudici amministrativi hanno ritenuto sussistere, da parte del Comune, la violazione degli artt. 7 e 10 della L. 241/90.
Il Comune, infatti, non ha provveduto a comunicare alla ricorrente (che ben sapeva essere succeduta al precedente gestore) lâavvio del procedimento teso alla riduzione dellâorario, cosicché la stessa non è stata in grado di presentare le proprie osservazioni e memorie.
Né nel provvedimento sono esposte âragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimentoâ atte a giustificare tale omissione.
Il provvedimento opposto, che consiste nella riduzione dellâorario di apertura al pubblico esercizio di somministrazione di cibi e bevande gestito dalla ricorrente â avendo natura ablatoria, atta a limitare e conformare la facoltà di intrapresa economica dellâinteressata società â doveva per certo essere proceduto da comunicazione alla stessa di avvio del procedimento ovvero dal rinnovo â anche nei suoi confronti â di tale adempimento, se già intervenuto verso il precedente titolare.
Tale onore andava assolto anche nei confronti della ricorrente perché il Comune era, pacificamente, a conoscenza dellâintervento, recente, subingresso nella titolarità dellâesercizio di un soggetto (cui viene imposta la riduzione dellâorario) diverso da quello nei confronti del quale erano state sollevate dai residenti lamentele per il disturbo della quiete pubblica.
A questo vizio squisitamente formale â ma già sufficiente, da solo, ad inficiare lâatto â si aggiunge altresì la lamentata insufficienza dellâistruttoria, non avendo il Comune dimostrato (e neppure affermato) di aver provveduto ad ulteriori verifiche della situazione di fatto dopo il cambio di gestione, né di aver eventualmente ricevuto â dopo tale data â altre doglianze da parte dei residenti.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
domenica 15 luglio 2007
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