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Indici della Rassegna

Titolo
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI CHIUSURA DI UN BAR: è sempre necessaria la comunicazione di avvio del procedimento
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Veneto, sent. luglio 2007)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Veneto, sez. III, sent. 6 luglio 2007, n. 2284

Il fatto
Una società succedeva alla precedente gestione relativamente ad un pubblico esercizio per la somministrazione di cibi e bevande. Il Comune prendeva atto del subingresso autorizzando lo stesso.
Pochi giorni dopo la detta autorizzazione il Comune comunicava alla nuova società un’ordinanza con la quale veniva limitato l’orario di apertura dell’attività alle ore 24 anziché alle ore 2.
La società impugnava la suddetta ordinanza.

Il Principio
I Giudici amministrativi hanno ritenuto sussistere, da parte del Comune, la violazione degli artt. 7 e 10 della L. 241/90.
Il Comune, infatti, non ha provveduto a comunicare alla ricorrente (che ben sapeva essere succeduta al precedente gestore) l’avvio del procedimento teso alla riduzione dell’orario, cosicché la stessa non è stata in grado di presentare le proprie osservazioni e memorie.
Né nel provvedimento sono esposte “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento” atte a giustificare tale omissione.

Il provvedimento opposto, che consiste nella riduzione dell’orario di apertura al pubblico esercizio di somministrazione di cibi e bevande gestito dalla ricorrente – avendo natura ablatoria, atta a limitare e conformare la facoltà di intrapresa economica dell’interessata società – doveva per certo essere proceduto da comunicazione alla stessa di avvio del procedimento ovvero dal rinnovo – anche nei suoi confronti – di tale adempimento, se già intervenuto verso il precedente titolare.

Tale onore andava assolto anche nei confronti della ricorrente perché il Comune era, pacificamente, a conoscenza dell’intervento, recente, subingresso nella titolarità dell’esercizio di un soggetto (cui viene imposta la riduzione dell’orario) diverso da quello nei confronti del quale erano state sollevate dai residenti lamentele per il disturbo della quiete pubblica.

A questo vizio squisitamente formale – ma già sufficiente, da solo, ad inficiare l’atto – si aggiunge altresì la lamentata insufficienza dell’istruttoria, non avendo il Comune dimostrato (e neppure affermato) di aver provveduto ad ulteriori verifiche della situazione di fatto dopo il cambio di gestione, né di aver eventualmente ricevuto – dopo tale data – altre doglianze da parte dei residenti.



Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
domenica 15 luglio 2007
 
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