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Indici della Rassegna

Titolo
ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI ED URGENTI
Argomento
Enti locali
Abstract
(CGA Sez. Giurisdizionale, Sent.Luglio 2007; TAR Sicila Sent. marzo 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- CGA Sez. Giurisdizionale Sent.09 Luglio 2007 n. 572
- TAR Sicila Se. II Sent. 13 marzo 2006 n. 400
Riferimenti normativi:
Artt. 50 -54 D. Lgs. 267/2000 -

E’ illegittima un’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco
con cui, a tutela della salute, si ordina l’immediata sospensione dei lavori per realizzare un impianto di telefonia mobile qualora il provvedimento sia motivato facendo esclusivo riferimento alle proteste popolari.

L’adozione di un provvedimento contigibile ed urgente trova fondamento nella necessità di provvedere, con immediatezza, in ordine a situazioni eccezionali ed imprevedibili, cui non si è in grado di far con gli ordinari strumenti apprestati dall’ordinamento.
Nell’ordinanza deve ulteriormente essere indicata la condizione di pericolo che con ragionevole probabilità possa provocare un evento dannoso, qualora l’Amministrazione Pubblica non intervenga prontamente.


Il Sindaco è in grado di esercitare legittimamente il potere conferitogli dagli artt. 50 e 54 T.U.E.L. solo qualora si debba far fronte a situazioni eccezionali ed imprevedibili, per i quali non si può utilizzare, stante la necessità di immediato intervento, i normali strumenti apprestati dall’ordinamento.
Oltre a tale presupposto il provvedimento adottato richiede la presenza dei una situazione di pericolo che costituisca una grave minaccia per la pubblica incolumità, per la salute e/o l’igiene pubblica.
Solo la presenza di questi due elementi – contigibilità ed urgenza – giustificano un provvedimento extra ordinem.
Nel caso di specie le proteste popolari, come indicato nel provvedimento impugnato, non configurano gli estremi di un pericolo per l’ordine pubblico e i correlativi dubbi e non certezze, sulla pericolosità dell’impianto non giustificano un atto urgente potendo la situazione essere rimossa con i normali strumenti adottati dall’ordinamento.
La carenza di entrambi i presupposti necessari per l’emissione dell’ordinanza rendono quest’ultima illegittima di talché sia i Giudici amministrativi di primo grado che la Corte di Giustizia Amministrativa hanno sanzionato il provvedimento con cui il Sindaco aveva sospeso la costruzione dell’impianto di telefonia mobile.



Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
domenica 15 luglio 2007
 
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