Indici della Rassegna
Titolo
ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI ED URGENTI
Abstract
(CGA Sez. Giurisdizionale, Sent.Luglio 2007; TAR Sicila Sent. marzo 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- CGA Sez. Giurisdizionale Sent.09 Luglio 2007 n. 572
- TAR Sicila Se. II Sent. 13 marzo 2006 n. 400
Riferimenti normativi:
Artt. 50 -54 D. Lgs. 267/2000 -
Eâ illegittima unâordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco
con cui, a tutela della salute, si ordina lâimmediata sospensione dei lavori per realizzare un impianto di telefonia mobile qualora il provvedimento sia motivato facendo esclusivo riferimento alle proteste popolari.
Lâadozione di un provvedimento contigibile ed urgente trova fondamento nella necessità di provvedere, con immediatezza, in ordine a situazioni eccezionali ed imprevedibili, cui non si è in grado di far con gli ordinari strumenti apprestati dallâordinamento.
Nellâordinanza deve ulteriormente essere indicata la condizione di pericolo che con ragionevole probabilità possa provocare un evento dannoso, qualora lâAmministrazione Pubblica non intervenga prontamente.
Il Sindaco è in grado di esercitare legittimamente il potere conferitogli dagli artt. 50 e 54 T.U.E.L. solo qualora si debba far fronte a situazioni eccezionali ed imprevedibili, per i quali non si può utilizzare, stante la necessità di immediato intervento, i normali strumenti apprestati dallâordinamento.
Oltre a tale presupposto il provvedimento adottato richiede la presenza dei una situazione di pericolo che costituisca una grave minaccia per la pubblica incolumità , per la salute e/o lâigiene pubblica.
Solo la presenza di questi due elementi â contigibilità ed urgenza â giustificano un provvedimento extra ordinem.
Nel caso di specie le proteste popolari, come indicato nel provvedimento impugnato, non configurano gli estremi di un pericolo per lâordine pubblico e i correlativi dubbi e non certezze, sulla pericolosità dellâimpianto non giustificano un atto urgente potendo la situazione essere rimossa con i normali strumenti adottati dallâordinamento.
La carenza di entrambi i presupposti necessari per lâemissione dellâordinanza rendono questâultima illegittima di talché sia i Giudici amministrativi di primo grado che la Corte di Giustizia Amministrativa hanno sanzionato il provvedimento con cui il Sindaco aveva sospeso la costruzione dellâimpianto di telefonia mobile.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
domenica 15 luglio 2007
Valuta questa Pagina stampa