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Indici della Rassegna

Titolo
SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. luglio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V – sentenza 5 luglio 2007 n. 3831.
Riferimenti Normativi:
- Art. 21, comma 10, e 26, comma 4, L. 6 dicembre 1971 n. 1034.
- Art. 7 L. 241 del 1990.

Il Fatto
L’appellante impugna la sentenza resa in forma semplificata dal Tar Campania, con la quale è stato rigettato il ricorso, da esso, presentato contro il provvedimento di demolizione di alcuni fabbricati di cui era stato, quindici anni prima, direttore dei lavori. L’appellante enuncia tra i motivi di gravame:
A) la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 10, e 26, comma 4 della L. 1034/71, in quanto la sentenza è stata emessa in forma semplificata nonostante, egli, aveva preannunciato la notificazione di motivi aggiunti, e nonostante alcuna delle parti era presente.
B) violazione dell’art. 7 L. 241/90 per essere mancato l’avviso di avvio del procedimento.

Il Principio

“Il Tribunale Amministrativo regionale della Campania ha reso una sentenza in forma semplificata senza che ne sussistessero i presupposti fondamentali. Infatti, perchè si possa procedere all’emanazione di una sentenza in forma semplificata (ai sensi del combinato disposto degli art. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034) deve sussistere l’accertamento della completezza del contraddittorio, vale a dire che le parti siano state messe in grado di esplicitare “hinc et inde” tutte le loro argomentazioni, e l’aver comunque sentito le parti costituite. Nella fattispecie, tuttavia, nessuno dei due elementi sopra indicati si è verificato in concreto:
- la completezza del contraddittorio, in quanto il ricorrente aveva preannunciato la presentazione di motivi aggiunti conseguenti ad una domanda di accesso, per cui lo stesso non aveva ancora presentato tutte le censure che avrebbe potuto presentare.
- audizione delle parti costituite, in quanto risulta che nessuno era presente (né il difensore del ricorrente, perché impedito, né quello dell’Amministrazione, in quanto non costituita in giudizio).
L’appello va, pertanto, accolto con rinvio al primo giudice affinché decida secondo quanto necessario perché sia garantita la effettiva possibilità del contraddittorio.

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e rinvia al primo giudice.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
domenica 15 luglio 2007
 
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