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Titolo
CONCORSO: INCOMPATIBILITÀ TRA COMPONENTI LA COMMISSIONE; ELEMENTI PER LA GARANZIA DELL’ANONIMATO
Argomento
Concorsi
Abstract
(TAR Lazio, sent. luglio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR del Lazio Sez. II Ter 3 luglio 2007 n. 5980


A – Richiamando autorevoli e consolidati orientamenti, anche dello stesso giudice, non ogni forma di conoscenza personale diretta tra componenti la commissione e candidati può essere motivo di incompatibilità da cui possa derivare l’obbligo di astensione dalle funzioni di componente la detta commissione.
L’obbligo sorge, infatti, esclusivamente quando la forma di collaborazione sia sfociata o sia stata caratterizzata da “comunanza di interessi economici o di vita tale da ingenerare il sospetto che la scelta del candidato possa essere dettata da interessi di tipo personale” e far dubitare che il giudizio possa scaturire da valutazione diversa da quella meramente oggettiva della prova.
L’incompatibilità di cui si discute è da alcuni autori assimilabile a quella contemplata nella vigente normativa tra le cause generali di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile che, dettate per l'esercizio della funzione giurisdizionale, sono ritenute applicabili, secondo una certa giurisprudenza, anche ai componenti di una Commissione giudicatrice.
A dette ipotesi vanno altresì assimilate anche quelle di cui all'art. 13 della direttiva CEE 92/50 in materia di appalti di servizi, recepita già con D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, secondo la quale <>.
Nella collaborazione di natura "dilettantistica", "volontaria" ed essenzialmente "gratuita" non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate di forma di "dipendenza" che è assunta a motivo di incompatibilità dalla direttiva comunitaria, dovendosi ritenere che la dipendenza che fa venir meno la posizione di imparzialità del componente la Commissione giudicatrice debba sostanziarsi in un vero e proprio rapporto di natura subordinata o anche di lavoro autonomo, o quanto meno in una connessione di interessi economici di rilevante portata, che non risulta essersi realizzarsi nella collaborazione "amatoriale" .
A ciò aggiungasi che se è vero che ai componenti gli organi giurisdizionali è richiesta imparzialità ed indipendenza quali requisiti soggettivi a garanzia della funzione specifica, la stessa terzietà intesa quale spersonalizzazione degli interessi coinvolti non è richiesta per i componenti delle commissioni di valutazione comparativa.
Ne consegue che proprio lo scambio di esperienze, la collaborazione scientifica, la partecipazione congiunta alle pubblicazioni, le frequentazioni a convegni, a relazioni e lavori accomuni coloro che si dedicano professionalmente a materie specialistiche di talchè la giurisprudenza si è orientata nel negare ipotesi di incompatibilità nell’aver trovato comunanza di interessi in lavori scientifici o programmi culturali.
Ciò non affranca certo i componenti le commissioni dal dovere di imparzialità ed autonomia di giudizio che caratterizza la funzione giudicante. Il giudizio tra le altre è la risultante della valutazione riferita ai singoli componenti che dovranno dar conto nella sintesi della loro espressione valutativa globale tralasciando la stima singola, sintetizzando ogni apprezzamento ed addivenendo alla determinazione d'insieme.



Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
domenica 15 luglio 2007
 
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