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Indici della Rassegna

Titolo
RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(TAR Liguria, Sent. luglio 2007)
Testo
Riferimenti giurisprudenziali:
- TAR Liguria sez. I - Sentenza 11 luglio 2007 n. 1367

Riferimenti normativi:
- T.U. Edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380


Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la giurisprudenza amministrativa si era occupata più volte della questione relativa alla possibilità di far rientrare, nell'ambito della ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lettera d), della legge del 5 agosto 1978, n. 457, anche l'intervento di demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato.
Si era, pertanto, venuto a formare un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui "nel concetto di ristrutturazione edilizia devono annoverarsi anche gli interventi consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato"
Tale formulazione é stata in seguito oggetto di una modifica ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera a), del Testo Unico coordinato che ha inteso conformarsi alla sopravvenuta norma della legge n. 443/2001.
Conseguentemente, il testo definitivo vede sostituito il riferimento alla "fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali a quello preesistente” con "ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella esistente”.
Il TAR Liguria, con la sentenza in epigrafe, si è nuovamente pronunciato in materia.
Le ricorrenti, infatti, comproprietarie di un’unità immobiliare, ad uso residenziale, hanno impugnato il permesso di costruire avente ad oggetto la ristrutturazione del manufatto confinante nella parte in cui consente la realizzazione di un nuovo volume al posto della preesistente tettoia addossata all’edificio principale
L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 3 comma 1 lett. d DPR 6 giugno 2001 n. 380 e delle NTA del piano di fabbricazione. Eccesso di potere;
2) violazione dell’ art. 20 comma 3 e dell’art. 5 comma 3, DPR 6 giugno 2001 n. 380 e degli artt. 53 e 54 regolamento edilizio del Comune rilasciante.
La nuova costruzione, pertanto, non sarebbe riconducibile agli interventi di ristrutturazione e violerebbe, inoltre, le norme sulle distanze fra pareti finestrate di costruzioni confinanti.
Con il primo motivo di censura si deduce che l’intervento non sarebbe affatto riconducibile alla “ristrutturazione edilizia” che presuppone la conformità dell’edificio per sagoma, volume e superficie a quello preesistente. Inoltre la realizzazione del nuovo volume, con l’apertura di una nuova finestra, che si affaccia sul fondo delle ricorrenti, violerebbe le norme sulle distanze fra pareti finestrate di costruzioni confinanti.
Il motivo di causa è fondato
Con il permesso di costruire, avente ad oggetto la ristrutturazione del precedente manufatto in muratura si è accorpata l’area di proiezione e lo spazio relativi alla vecchia tettoia, modificando, di fatto, il manufatto esistente e realizzando un organismo edilizio diverso dal precedente per volume e sagoma.
La giurisprudenza amministrativa (C.di Stato sez. V, 3 aprile 2000 n. 1906) ha ripetutamente chiarito che il concetto di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, purché tale ricostruzione assicuri la piena conformità di sagoma, di volume e di superficie tra il vecchio e il nuovo e venga, comunque, effettuata in tempo ragionevolmente prossimo a quello della demolizione.
Sebbene la norma non menzioni più il limite della “fedele ricostruzione” nondimeno subordina la qualificazione di ristrutturazione alla conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente.
L’intervento, inoltre, viola le norme dettate in materia di distanze fra pareti finestrate di costruzioni limitrofe.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Autore
Geom. Renzo Graziotti
Data
martedì 31 luglio 2007
 
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