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Titolo
CALCOLO DELLâIMPOSTA: lâimposta sulla pubblicità si paga in riferimento alla superficie messa a disposizione dallâEnte Locale
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. luglio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Cassazione, sent. 20 luglio 2007, n. 16117
Riferimenti Normativi:
- Art. 7 D. LGS. 507/1993
In base allâart 7 comma 1 D. Lgs. 507/1993 âlâimposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie minima piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.â
Ne consegue che lâimponibile sul quale calcolare lâimposta è costituito dalla superficie utilizzabile e non da quella realmente utilizzata.
Questo principio risulta affermato dalla sentenza in epigrafe con la quale la Cssazione ha ribaltato quanto precedentemente statuito dalla commissione regionale tributaria del Lazio, secondo la quale, invece, la presenza di una delibera comunale che fissa un limite massimo nellâutilizzabilità della superficie concessa, non vieterebbe lâuso di uno spazio minore sul quale calcolare lâimposta.
Tale prospettazione non è stata seguita dalla Suprema Corte, la quale ritiene che dalla normativa vigente risulta come lâimponibile sia costituito dalla superficie concessa e utilizzabile dal contribuente a prescindere dallâeffettivo uso.
La Cassazione ha così confermato il principio, già ribadito in precedenti sentenze, in base al quale lâoggetto del tributo è individuato nella disponibilità del mezzo (impianto di affissione o altro) e non nellâattività di diffusione del messaggio attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo medesimo.
Qualora, invece, lâimpianto si compone di una parte destinata alla pubblicità e di una cornice, inidonea per diffondere il messaggio, lâimposta dovrà essere commisurata solo in relazione alla superficie effettivamente utilizzata.
Tale interpretazione risponde anche ad unâesigenza di snellimento e comunque non appesantimento dellâattività amministrativa, poiché altrimenti il Comune sarebbe costretto a verificare se ogni singolo mezzo risulti effettivamente impiegato, con quale utilizzo, quale spazio effettivamente adibito, con un notevole appesantimento nelllâazione dellâEnte Locale.
Lâinterpretazione fornita dalla Cassazione risulta perfettamente in linea con quanto indicato dallâart. 7 D. Lgs. 507/1993 considerando come unico parametro di riferimento nel calcolo dellâimposta la superficie effettivamente utilizzabile e concessa dallâEnte Locale.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
martedì 31 luglio 2007
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