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Indici della Rassegna

Titolo
CALCOLO DELL’IMPOSTA: l’imposta sulla pubblicità si paga in riferimento alla superficie messa a disposizione dall’Ente Locale
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. luglio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Cassazione, sent. 20 luglio 2007, n. 16117
Riferimenti Normativi:
- Art. 7 D. LGS. 507/1993

In base all’art 7 comma 1 D. Lgs. 507/1993 “l’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie minima piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.”
Ne consegue che l’imponibile sul quale calcolare l’imposta è costituito dalla superficie utilizzabile e non da quella realmente utilizzata.
Questo principio risulta affermato dalla sentenza in epigrafe con la quale la Cssazione ha ribaltato quanto precedentemente statuito dalla commissione regionale tributaria del Lazio, secondo la quale, invece, la presenza di una delibera comunale che fissa un limite massimo nell’utilizzabilità della superficie concessa, non vieterebbe l’uso di uno spazio minore sul quale calcolare l’imposta.
Tale prospettazione non è stata seguita dalla Suprema Corte, la quale ritiene che dalla normativa vigente risulta come l’imponibile sia costituito dalla superficie concessa e utilizzabile dal contribuente a prescindere dall’effettivo uso.
La Cassazione ha così confermato il principio, già ribadito in precedenti sentenze, in base al quale l’oggetto del tributo è individuato nella disponibilità del mezzo (impianto di affissione o altro) e non nell’attività di diffusione del messaggio attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo medesimo.
Qualora, invece, l’impianto si compone di una parte destinata alla pubblicità e di una cornice, inidonea per diffondere il messaggio, l’imposta dovrà essere commisurata solo in relazione alla superficie effettivamente utilizzata.
Tale interpretazione risponde anche ad un’esigenza di snellimento e comunque non appesantimento dell’attività amministrativa, poiché altrimenti il Comune sarebbe costretto a verificare se ogni singolo mezzo risulti effettivamente impiegato, con quale utilizzo, quale spazio effettivamente adibito, con un notevole appesantimento nelll’azione dell’Ente Locale.
L’interpretazione fornita dalla Cassazione risulta perfettamente in linea con quanto indicato dall’art. 7 D. Lgs. 507/1993 considerando come unico parametro di riferimento nel calcolo dell’imposta la superficie effettivamente utilizzabile e concessa dall’Ente Locale.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
martedì 31 luglio 2007
 
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