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Indici della Rassegna

Titolo
MATRIMONIO: celebrazione della cerimonia in luogo diverso dalla casa comunale
Argomento
Enti locali
Abstract
(Ministero dell’Interno, circolare del 7 giugno 2007, n. 29)
Testo

Riferimenti Normativi:
- Ministero dell’Interno, circolare del 7 giugno 2007, n. 29

Con la circolare in epigrafe, il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di celebrare i matrimoni al di fuori dell’edificio comunale.

Viene premesso che l’art. 106 del Codice Civile stabilisce che il matrimonio debba essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale di stato civile al quale viene fatta la richiesta di pubblicazione.
L’art. 110 del Codice Civile prevede, inoltre, la possibilità di celebrare il matrimonio fuori della casa comunale solo in caso di infermità o altro impedimento dei nubendi.

Deve, pertanto, ritenersi pacifico che il matrimonio deve essere normalmente celebrato in un ufficio inserito all’interno della casa comunale.

Tenuto conto, però, che alcuni comuni non sono dotati di sale interne adeguate alla importanza della cerimonia, è stato ritenuto che si possa procedere alla celebrazione della cerimonia nei giardini comunali, purchè costituiscano “pertinenza funzionale” dell’edificio dove ha sede la casa comunale. Non sarà invece possibile celebrare matrimoni nei giardini o parchi comunali, esterni alla casa comunale, in quanto non dedicati al sevizio della casa comunale stessa.

Viene ricordato, altresì, che l’art. 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile.

I Comuni possono, pertanto, deputare anche una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi i matrimoni, purchè l’istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera della giunta. In tal caso una copia della deliberazione dovrà essere trasmessa al Prefetto.

L’istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un singolo matrimonio.
Anche in questo caso, se tale ufficio esterno è dotato di un giardino di pertinenza, potrà procedersi alla celebrazione del matrimonio anche nel giardino di pertinenza, in analogia a quanto sopra previsto per i giardini di pertinenza della casa comunale.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 31 luglio 2007
 
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