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Titolo
INFORTUNIO IN ITINERE: non si configura se la sosta al bar è troppo lunga
Abstract
(Corte di cassazione, sent. luglio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di cassazione, sez. lav., sent. 18 luglio 2007, n. 15973
Il fatto
Un lavoratore subiva un incidente stradale mentre, alla guida della propria auto, ritornava dal luogo di lavoro alla propria abitazione.
La sua domanda di rendita veniva respinta dal Giudice del Lavoro sul presupposto che il nesso di causalità sarebbe stato interrotto da una sosta voluttuaria ad un bar sito lungo il percorso.
La Corte di Appello confermava la decisione del giudice di prime cure.
Il lavoratore ha proposto, quindi, il ricorso innanzi alla Suprema Corte sostenendo che per la qualificazione dellâinfortunio in itinere è determinante solo la circostanza dello spostamento necessitato del lavoratore per raggiungere con il proprio mezzo lâabitazione e il posto di lavoro e viceversa, mentre sarebbe irrilevante una breve sosta effettuata per soddisfare esigenze personali.
Il Principio
Il quadro normativo alla cui stregua la controversia deve essere decisa è costituito dallâart. 2, 3° comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, introdotto dallâart. 12 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 che comprende nellâoggetto della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nellâambito della nozione di occasione di lavoro, anche lâinfortunio in itinere, esclusi i casi di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate; nonché gli infortuni direttamente cagionati dallâabuso di alcolici e di psicofarmaci o dallâuso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed allucinogeni; infine il caso di guida senza patente.
La stessa disposizione spiega che la interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o allâadempimento di obblighi penalmente rilevanti. La espressa menzione nel testo legislativo, oltre che alla deviazione, anche alla interruzione, supera i rilievi della dottrina circa la irrilevanza del tempo del tragitto.
La giurisprudenza costituzionale, decidendo su una fattispecie di sosta voluttuaria al bar di pochi minuti, ha precisato che una breve sosta non integra interruzione (che esclude la copertura assicurativa), ove non modifichi le condizioni di rischio. Tale giurisprudenza, comporta un ampliamento della tutela dellâinfortunio in itinere rispetto al testo normativo, in quanto introduce una limitata tutela della interruzione non necessitata.
La sosta voluttuaria al bar va inquadrata, quindi, nel rischio elettivo nellâambito del percorso che costituisce la occasione di lavoro in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa a seconda delle caratteristiche della sosta, e cioè delle due condizioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale, e cioè le sue dimensioni temporali e lâaggravamento del rischio.
La valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del giudice del merito, il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, in quanto la interruzione non necessitata non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dellâinfortunio in itinere, o, delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale, o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche quella dei Paesi Comunitari.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 31 luglio 2007
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