Indici della Rassegna
Titolo
PROVA DELLâAVVENUTA CONSEGNA ALLâUFFICIALE GIUDIZIARIO: è idoneo anche il timbro privo della sottoscrizione dellâU.G.
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. giugno 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. 20 giugno 2007, n. 14294
La Suprema Corte non ha mai ritenuto che la prova relativa alla tempestività del ricorso possa essere fornita solo con la ricevuta di cui allâart. 109 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 secondo cui âlâufficiale giudiziario, se richiesto, deve dare alla parte ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei documenti a lui consegnatiâ.
I giudici della Corte di Cassazione più volte si sono pronunciati nellâaffermare la idoneità anche di una attestazione dellâufficiale giudiziario in ordine alla data di ricezione dellâatto da notificare.
Sulla scorta di tali motivazioni, nella fattispecie specifica, è stato ritenuto sufficiente il timbro apposto sul ricorso dal quale risulti lâavvenuto pagamento allâufficiale giudiziario dei suoi diritti di notifica e delle relative tasse erariali in data antecedente alla scadenza del termine per la notifica.
In definitiva si può ritenere che ove non venga esibita la ricevuta di cui allâart. 109 del d.P.R. n. 1229/1959, la prova della tempestiva consegna dellâatto da notificare allâufficiale giudiziario può essere ricavata dal timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data, anche se il timbro sia privo della firma.
Occorre, in proposito, partire dalla considerazione che, in mancanza di una disciplina la quale richieda un determinato tipo di prova legale in ordine alla tempestività della consegna dellâatto da notificare allâufficiale giudiziario, tale tempestività va valutata sulla base di elementi i quali offrano sufficienti garanzie di certezza ed a tal fine va riconosciuta la astratta idoneità del timbro apposto sullâatto da notificare ai fini della liquidazione delle spese di notifica, ove dallo stesso risultino una data ed un riferimento al numero di registro cronologico che lâufficiale giudiziario deve tenere ai sensi dellâart. 116, lett. a), del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e che fa fede fino a querela di falso.
Naturalmente, non potendo attribuirsi a tale timbro valore di prova legale in ordine alla data di consegna dellâatto da notificare allâufficiale giudiziario, la idoneità probatoria in questione viene meno in caso di contestazione (per qualsiasi motivo) della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta. In tal caso lâinteressato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dellâufficiale giudiziario.
Tale certificazione, essendo diretta a provare la ammissibilità del ricorso, potrà essere esibita secondo le previsioni di cui allâart. 372 c.p.c.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 31 luglio 2007
Valuta questa Pagina stampa