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Indici della Rassegna

Titolo
PROVA DELL’AVVENUTA CONSEGNA ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO: è idoneo anche il timbro privo della sottoscrizione dell’U.G.
Argomento
Notificazioni
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. giugno 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. 20 giugno 2007, n. 14294

La Suprema Corte non ha mai ritenuto che la prova relativa alla tempestività del ricorso possa essere fornita solo con la ricevuta di cui all’art. 109 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 secondo cui “l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve dare alla parte ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei documenti a lui consegnati”.

I giudici della Corte di Cassazione più volte si sono pronunciati nell’affermare la idoneità anche di una attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla data di ricezione dell’atto da notificare.
Sulla scorta di tali motivazioni, nella fattispecie specifica, è stato ritenuto sufficiente il timbro apposto sul ricorso dal quale risulti l’avvenuto pagamento all’ufficiale giudiziario dei suoi diritti di notifica e delle relative tasse erariali in data antecedente alla scadenza del termine per la notifica.

In definitiva si può ritenere che ove non venga esibita la ricevuta di cui all’art. 109 del d.P.R. n. 1229/1959, la prova della tempestiva consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario può essere ricavata dal timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data, anche se il timbro sia privo della firma.

Occorre, in proposito, partire dalla considerazione che, in mancanza di una disciplina la quale richieda un determinato tipo di prova legale in ordine alla tempestività della consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, tale tempestività va valutata sulla base di elementi i quali offrano sufficienti garanzie di certezza ed a tal fine va riconosciuta la astratta idoneità del timbro apposto sull’atto da notificare ai fini della liquidazione delle spese di notifica, ove dallo stesso risultino una data ed un riferimento al numero di registro cronologico che l’ufficiale giudiziario deve tenere ai sensi dell’art. 116, lett. a), del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e che fa fede fino a querela di falso.

Naturalmente, non potendo attribuirsi a tale timbro valore di prova legale in ordine alla data di consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, la idoneità probatoria in questione viene meno in caso di contestazione (per qualsiasi motivo) della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta. In tal caso l’interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell’ufficiale giudiziario.
Tale certificazione, essendo diretta a provare la ammissibilità del ricorso, potrà essere esibita secondo le previsioni di cui all’art. 372 c.p.c.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 31 luglio 2007
 
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