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Indici della Rassegna

Titolo
PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ED AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE AD OPERA DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
Argomento
Ambiente
Abstract
(TAR del Lazio, Sez. I, sent. luglio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR del Lazio Roma Sez. I 31 luglio 2007 n. 7283
Il pronunciamento ricorda che per i lavori di infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi l’affidamento, ad opera del soggetto aggiudicatore, delle attività di progettazione e dei servizi pertinenti le infrastrutture è regolato dalle norma del codice degli appalti. Riporta alla mente che proprio ai sensi del disposto degli articoli 90 e 91 del citato testo unico l’ attività di progettazione, la direzione del lavori, il supporto tecnico amministrativa è di spettanza delle stazioni appaltanti, degli uffici consortili di progettazione e direzione lavori che i comuni, i consorzi o loro unioni abbiano costituito, delle società di professionisti, delle società di ingegneria, dei consorzi stabili di società di professionisti.
La progettazione deve essere realizzata direttamente dall’amministrazione, ovvero affidata all’esterno solo in caso di speciale complessità o eccezionale rilevanza architettonica ed ambientale, ovvero laddove sia accertato e certificato dal responsabile del procedimento che si abbia la necessità di progetti integrati che richiedano l’apporto di pluralità di competenze.
L’intero procedimento di progettazione ovvero di affidamento e di esecuzione della progettazione deve essere seguito e trattato direttamente dall’amministrazione od affidato ad esterni ma a seguito ed all’esito di procedure ad evidenza pubblica gestite direttamente da essa pubblica amministrazione.
Ne deriva che è illegittimo il procedimento, gestito da soggetti terzi, di affidamento di incarico di progettazione di opera pubblica venendo meno la garanzia della scelta del miglior contraente sotto il duplice profilo qualitativo ed economico e non avendo la pubblica amministrazione direttamente il controllo pubblico circa la qualità delle prestazioni.
Né secondo il giudicante è ammissibile, nella materia specifica, una delega di funzioni pubbliche da parte della stazion4e appaltate ad un soggetto estraneo. Ma laddove fosse effettivamente esercitatile una detta delega il soggetto delegato dovrebbe agire ed esercitare il potere delegato ispirato dagli stessi principi pubblicistici di economicità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento che supportano l’azione pubblica.
Ne consegue, dovendosi senz’altro applicare i principi di cui al D.Lgs. 163/2006 a tutte le ipotesi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ossia di contratti posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori, che, anche ove dovesse ritenersi possibile in questo settore la delega dell’esercizio di funzioni pubbliche, il soggetto delegato sarebbe comunque tenuto ad osservare le regole dell’evidenza pubblica per la scelta del contraente.

Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
mercoledì 15 agosto 2007
 
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