Indici della Rassegna
Titolo
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIUâ VANTAGGIOSA
Abstract
(Tar Sardegna, sent. luglio 2007 n. 1674)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Sardegna, sez. I, sentenza 20 luglio 2007 n. 1674.
Riferimenti Normativi:
- Art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
Il Fatto
Un Comune aveva bandito una gara per lâaffidamento del servizio concernente la somministrazione di personale temporaneo, da aggiudicarsi col criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione propongono ricorso le società (costituite in ATI) arrivate seconde. Tra i motivi del gravame deducono lâillegittimità del disciplinare di gara nella parte in cui prevede che una consistente porzione del punteggio attribuibile per le caratteristiche tecnico qualitative dellâofferta â 20 punti su 50 â debba essere assegnata in considerazione della âcapacità professionale e specializzazione dellâAgenziaâ: nello specifico, 10 punti in ragione del fatturato realizzato nellâultimo triennio nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri 10 punti in ragione del rapporto tra detto fatturato ed il fatturato globalmente realizzato nel medesimo periodo. Tale disposizione darebbe luogo ad una inammissibile commistione tra requisiti soggettivi richiesti per lâammissione alla gara ed elementi utili ai fini della valutazione dellâofferta economicamente più vantaggiosa, violando così le norme del D.Lgs. n. 163/2006.
Il Principio
âEâ opportuno esaminare preliminarmente la questione pregiudiziale di rito sollevata dalla controinteressata e relativa alla inammissibilità del ricorso in quanto la scelta dei criteri seguiti dallâamministrazione per la valutazione dellâofferta sarebbe discrezionale e quindi insindacabile. Il Collegio ritiene lâeccezione infondata, in quanto la sola circostanza che lâamministrazione abbia agito nellâesercizio dei propri poteri discrezionali non sottrae lâatto al controllo del giudice, che può sindacarlo in relazione a tutti i profili di legittimità eventualmente dedotti, restando escluse soltanto le censure che attengono al merito della scelta compiuta.
Nel merito è fondata, invece, lâeccezione di illegittimità del criterio di valutazione con cui la stazione appaltante ha deciso di assegnare 20 punti su 50 in relazione alla âcapacità professionale e alla specializzazione dellâAgenziaâ. Disponeva lâart. 4 del disciplinare di gara che il servizio sarebbe stato aggiudicato in base al criterio di cui allâart. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) a favore dellâofferta economicamente più vantaggiosa. Siffatta modalità di aggiudicazione mira a premiare il merito tecnico dellâofferta oggettivamente considerata, per cui la sua corretta applicazione richiede che gli elementi di valutazione prescelti siano tali da evidenziare un maggior pregio della proposta contrattuale che dovrà essere resa in favore dellâamministrazione appaltante. Contraddice, quindi, tale logica la previsione di un rilevante punteggio per elementi che nulla hanno a che vedere con il merito tecnico dellâofferta e che attengano, invece, allâesperienza professionale acquisita dal concorrente. Non a caso, nella esemplificazione degli elementi che possono essere presi in considerazione contenuta nel citato art. 83 non se ne rinviene alcuno che attenga a caratteristiche o qualità soggettive del concorrente, quali in particolare le pregresse esperienze dellâimpresa.
La domanda risarcitoria è, invece, infondata per due motivi:
- relativamente al danno emergente è sfornita di qualunque elemento di prova;
- relativamente al lucro cessante lâaccoglimento del ricorso col conseguente onere per lâamministrazione di rinnovare la gara è di per sé sufficiente a dare piena e diretta soddisfazione allâinteresse fatto valere, senza lasciare spazio per richieste di danniâ.
Il Tar Sardegna per i motivi suesposti accoglie il ricorso e, per lâeffetto, annulla lâimpugnata aggiudicazione.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 15 agosto 2007
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