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Indici della Rassegna

Titolo
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
Argomento
Appalti
Abstract
(Tar Sardegna, sent. luglio 2007 n. 1674)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Sardegna, sez. I, sentenza 20 luglio 2007 n. 1674.

Riferimenti Normativi:
- Art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

Il Fatto
Un Comune aveva bandito una gara per l’affidamento del servizio concernente la somministrazione di personale temporaneo, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione propongono ricorso le società (costituite in ATI) arrivate seconde. Tra i motivi del gravame deducono l’illegittimità del disciplinare di gara nella parte in cui prevede che una consistente porzione del punteggio attribuibile per le caratteristiche tecnico qualitative dell’offerta – 20 punti su 50 – debba essere assegnata in considerazione della “capacità professionale e specializzazione dell’Agenzia”: nello specifico, 10 punti in ragione del fatturato realizzato nell’ultimo triennio nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri 10 punti in ragione del rapporto tra detto fatturato ed il fatturato globalmente realizzato nel medesimo periodo. Tale disposizione darebbe luogo ad una inammissibile commistione tra requisiti soggettivi richiesti per l’ammissione alla gara ed elementi utili ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, violando così le norme del D.Lgs. n. 163/2006.

Il Principio

“E’ opportuno esaminare preliminarmente la questione pregiudiziale di rito sollevata dalla controinteressata e relativa alla inammissibilità del ricorso in quanto la scelta dei criteri seguiti dall’amministrazione per la valutazione dell’offerta sarebbe discrezionale e quindi insindacabile. Il Collegio ritiene l’eccezione infondata, in quanto la sola circostanza che l’amministrazione abbia agito nell’esercizio dei propri poteri discrezionali non sottrae l’atto al controllo del giudice, che può sindacarlo in relazione a tutti i profili di legittimità eventualmente dedotti, restando escluse soltanto le censure che attengono al merito della scelta compiuta.
Nel merito è fondata, invece, l’eccezione di illegittimità del criterio di valutazione con cui la stazione appaltante ha deciso di assegnare 20 punti su 50 in relazione alla “capacità professionale e alla specializzazione dell’Agenzia”. Disponeva l’art. 4 del disciplinare di gara che il servizio sarebbe stato aggiudicato in base al criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Siffatta modalità di aggiudicazione mira a premiare il merito tecnico dell’offerta oggettivamente considerata, per cui la sua corretta applicazione richiede che gli elementi di valutazione prescelti siano tali da evidenziare un maggior pregio della proposta contrattuale che dovrà essere resa in favore dell’amministrazione appaltante. Contraddice, quindi, tale logica la previsione di un rilevante punteggio per elementi che nulla hanno a che vedere con il merito tecnico dell’offerta e che attengano, invece, all’esperienza professionale acquisita dal concorrente. Non a caso, nella esemplificazione degli elementi che possono essere presi in considerazione contenuta nel citato art. 83 non se ne rinviene alcuno che attenga a caratteristiche o qualità soggettive del concorrente, quali in particolare le pregresse esperienze dell’impresa.
La domanda risarcitoria è, invece, infondata per due motivi:
- relativamente al danno emergente è sfornita di qualunque elemento di prova;
- relativamente al lucro cessante l’accoglimento del ricorso col conseguente onere per l’amministrazione di rinnovare la gara è di per sé sufficiente a dare piena e diretta soddisfazione all’interesse fatto valere, senza lasciare spazio per richieste di danni”.

Il Tar Sardegna per i motivi suesposti accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’impugnata aggiudicazione.


Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 15 agosto 2007
 
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