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Indici della Rassegna

Titolo
DESTINAZIONE D’USO DI IMMOBILE
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Lazio – Latina, sent. luglio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio – Latina, sez. I – sentenza 20 luglio 2007 n. 531.

Il Fatto
I proprietari di un fabbricato composto da quattro locali attualmente adibiti ad esercizi commerciali, situato in zona B3, propongono ricorso per l’annullamento del provvedimento di diniego su richiesta di concessione edilizia per cambio di destinazione d’uso da negozi ad ufficio pubblico. I proprietari, infatti, avendo in corso trattative con le Poste Italiane S.p.A. per adibire i menzionati quattro locali commerciali ad Ufficio Postale, necessitavano, per la nuova destinazione d’uso, di riunire gli stessi in un solo ufficio.
A motivo del ricorso adducono che il cambio di destinazione d’uso è compatibile con la zona residenziale in cui ricade l’immobile, senza necessità di alcuna valutazione in ordine all’impatto dell’opera con le esigenze della viabilità.

Il Principio

“Il Collegio ritiene il ricorso infondato. L’art. 1, infatti, delle norme di PRG del Comune ammette nella zona “B” la costruzione di edifici con destinazione d’uso per residenze, uffici, studi professionali, alberghi, negozi, istruzione e cultura, autorimesse private. Sempre nelle zone “B”, ma al di fuori del centro storico, possono essere ammesse, purché a giudizio dell’autorità comunale non ne derivi disturbo o molestia e purché la viabilità esistente sia adeguata alle relative esigenze, anche la costruzione di edifici per case di cura, laboratori, stazioni di servizio, magazzini, culto, istruzione, mercati rionali, motels, distaccamenti di polizia, carabinieri, ecc. ”.
Dalla lettura di tale articolo, si evince come si sia voluto discernere gli interventi per i quali il cambio di destinazione d’uso lasci immutati i carichi urbanistici connessi alla viabilità, da quelli per i quali l’immutazione dell’uso siffatti problemi può causare. Nel primo caso, gli interventi non devono scontare alcun giudizio di compatibilità con le esigenze della viabilità; nel secondo, invece, il progetto sconta una valutazione discrezionale di adeguatezza al contesto del traffico urbano e della capacità ricettiva dell’area in cui il manufatto ricade.
Nel caso di specie, l’intervento progettato dai ricorrenti prevedeva il cambio di destinazione d’uso da commerciale a direzionale. Correttamente pertanto l’Amministrazione Comunale ha acquisito dal comando dei Vigili Urbani il parere sulla compatibilità del singolo intervento con la viabilità esistente nella zona al fine di valutare la specifica capacità funzionale dell’opera. I puntuali elementi di fatto allegati dal Comune in ordine alle caratteristiche funzionali e strutturali della viabilità esistente in loco fanno ragione sulla non arbitrarietà ed illogicità del giudizio formulato”

Il Tar Lazio – sez. Latina –, per i motivi suesposti, respinge il ricorso.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 15 agosto 2007
 
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