Indici della Rassegna
Abstract
(Commissione Tributaria Regionale, sent. aprile 2007; Cassazione Civile, Sent. n. 12341/2005 - n. 8054/2005)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Commissione Tributaria Regionale Pugliese 29 aprile 2007
- Cassazione Civile Sent. n. 12341/2005- n. 8054/2005
Riferimenti normativi:
- D.L.vo 504/1992 â R. D. 1165/1938 â
Gli istituti autonomi case popolari avendo natura commerciale, debbono pagare lâICI.
Lâart 7 D.L.vo 504/1992 riconosce agli enti pubblici e privati diversi dalle società che non esercitano esclusivamente o principalmente attività commerciali lâesenzione dal pagamento ICI sugli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative.
I due requisiti che il legislatore pone per lâesenzione impositiva locale sono quindi lâutilizzo diretto degli immobili da parte dellâente possessore e lâesclusivo loro impiego in attività non produttive di reddito.
Riguardo al primo elemento lâimmobile deve essere destinato esclusivamente allo svolgimento dellâattività istituzionale, come nel caso in cui sia la sede o gli uffici dellâente, con qualsiasi esclusione di benefici a favore dei terzi.
Il secondo requisito richiede lâutilizzazione del bene per finalità assistenziale, senza alcuno scopo economico.
Solo la presenza congiunta di tali aspetti permette agli enti preposti di beneficiare delle esenzioni cui allâart. 7 D.L.vo 504/1992.
La ratio della norma è quella di garantire agli enti che svolgono unâattività di particolare valenza pubblica, come può essere quella di assistenza, ricettiva, ricreativa ecc. di ottenere alcuni benefici, il mancato pagamento dellâimposta sugli immobili destinati al conseguimento degli obiettivi previsti.
Tale esenzione impositiva ha natura eccezionale per cui la giurisprudenza circoscrive i benefici esclusivamente alla contemporanea presenza delle condizioni previste.
Qualora lâimmobile sia conferito a scopo abitativo non si configurano nessuna delle due ipotesi.
Lâutilizzo degli alloggi ad opera dei beneficiari sottrae il bene al godimento dellâente possessore, il quale ottiene dagli assegnatari il pagamento di un canone, indicato normativamente, che, seppur inferiore a quello di mercato è configurabile quale corrispettivo.
La sottrazione dal godimento dellâimmobile e lâottenimento di un compenso non escludono gli Istituti Autonomi Case Popolari quali soggetti passivi ICI per tutti quegli immobili i cui alloggi siano conferiti ai nuclei aventi diritto, per mancanza di entrambi i presupposti che la normativa pone per il mancato pagamento dellâimposta.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
mercoledì 15 agosto 2007
Valuta questa Pagina stampa