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Indici della Rassegna

Titolo
IMPOSTE LOCALI
Argomento
Enti locali
Abstract
(Commissione Tributaria Regionale, sent. aprile 2007; Cassazione Civile, Sent. n. 12341/2005 - n. 8054/2005)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Commissione Tributaria Regionale Pugliese 29 aprile 2007
- Cassazione Civile Sent. n. 12341/2005- n. 8054/2005

Riferimenti normativi:
- D.L.vo 504/1992 – R. D. 1165/1938 –

Gli istituti autonomi case popolari avendo natura commerciale, debbono pagare l’ICI.

L’art 7 D.L.vo 504/1992 riconosce agli enti pubblici e privati diversi dalle società che non esercitano esclusivamente o principalmente attività commerciali l’esenzione dal pagamento ICI sugli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative.
I due requisiti che il legislatore pone per l’esenzione impositiva locale sono quindi l’utilizzo diretto degli immobili da parte dell’ente possessore e l’esclusivo loro impiego in attività non produttive di reddito.
Riguardo al primo elemento l’immobile deve essere destinato esclusivamente allo svolgimento dell’attività istituzionale, come nel caso in cui sia la sede o gli uffici dell’ente, con qualsiasi esclusione di benefici a favore dei terzi.
Il secondo requisito richiede l’utilizzazione del bene per finalità assistenziale, senza alcuno scopo economico.
Solo la presenza congiunta di tali aspetti permette agli enti preposti di beneficiare delle esenzioni cui all’art. 7 D.L.vo 504/1992.
La ratio della norma è quella di garantire agli enti che svolgono un’attività di particolare valenza pubblica, come può essere quella di assistenza, ricettiva, ricreativa ecc. di ottenere alcuni benefici, il mancato pagamento dell’imposta sugli immobili destinati al conseguimento degli obiettivi previsti.
Tale esenzione impositiva ha natura eccezionale per cui la giurisprudenza circoscrive i benefici esclusivamente alla contemporanea presenza delle condizioni previste.
Qualora l’immobile sia conferito a scopo abitativo non si configurano nessuna delle due ipotesi.
L’utilizzo degli alloggi ad opera dei beneficiari sottrae il bene al godimento dell’ente possessore, il quale ottiene dagli assegnatari il pagamento di un canone, indicato normativamente, che, seppur inferiore a quello di mercato è configurabile quale corrispettivo.
La sottrazione dal godimento dell’immobile e l’ottenimento di un compenso non escludono gli Istituti Autonomi Case Popolari quali soggetti passivi ICI per tutti quegli immobili i cui alloggi siano conferiti ai nuclei aventi diritto, per mancanza di entrambi i presupposti che la normativa pone per il mancato pagamento dell’imposta.

Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
mercoledì 15 agosto 2007
 
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