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Indici della Rassegna

Titolo
DIRITTO DI ACCESSO
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Tar Puglia – Lecce, sent, luglio 2007 n. 3015)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Puglia – Lecce, sez. II – sentenza 27 luglio 2007 n. 3015.

Riferimenti Normativi:
- Art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003;
- Art. 24, comma 7, L. n. 241/1990.

Il Fatto
Il ricorrente, premettendo di avere contratto a suo tempo matrimonio concordatario (successivamente naufragato a causa, secondo il ricorrente stesso, del sopravvenire di disturbi psichici della coniuge e conclusosi con una separazione consensuale), chiede la condanna dell’ASL Lecce all’esibizione della documentazione sanitaria relativa ai trattamenti terapeutici a cui la ex coniuge è stata sottoposta prima, durante e dopo il matrimonio.
A sostegno della pretesa rappresenta l’esigenza di disporre della documentazione in vista della proposizione di un’azione di nullità del matrimonio di fronte al competente Tribunale Ecclesiastico (azione fondata sulla riserva mentale da cui sarebbe stato inficiato il consenso a suo tempo prestato dalla coniuge, la quale avrebbe nascosto di essere stata sottoposta a trattamenti di cura di disturbi di natura psichica).
Si è costituita in giudizio soltanto la ex coniuge, eccependo l’irrilevanza della documentazione per cui è causa rispetto alla proponenda azione di nullità del matrimonio (in quanto tale documentazione, se necessaria, sarà acquisita agli atti del processo canonico previo ordine istruttorio del Giudice ecclesiastico) e la prevalenza del diritto alla privacy rispetto al diritto di accesso in presenza di dati personali “ultrasensibili”.

Il Principio

“Una vicenda analoga è stata gia esaminata dalla Sez. V del Consiglio di Stato, il quale ha statuito:
a) A mente dell’art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003, quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) In tale situazione deve ritenersi sussistente “... l’interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta...”;
c) Né, a giustificare l’istanza di accesso, è necessaria la previa attivazione del giudizio di annullamento del matrimonio, dovendo ritenersi sufficiente a suffragare l’istanza avanzata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, anche la semplice, ragionevole intenzione di intentare l’azione giudiziale;
Il Tribunale ritiene di dover condividere l’orientamento del Consiglio di Stato, sia per quanto concerne la qualificazione del diritto ad ottenere lo scioglimento del matrimonio come diritto della personalità avente rango almeno pari al diritto alla riservatezza (e ciò in quanto lo scioglimento è propedeutico alla possibilità di contrarre un nuovo matrimonio, per cui vengono in evidenza i principi di cui agli artt. 2 e 29 Cost.), sia per cià che concerne l’affermazione secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 24, comma 7, della L. n. 241/90, non è necessario che il ricorrente per l’accesso abbia già esperito l’azione a tutela del diritto per la cui salvaguardia è necessaria la conoscenza degli atti che la P.A. detentrice non ha reso disponibili”.

Il TAR per la Puglia – seconda sezione di Lecce – accoglie il ricorso in epigrafe condannando l’ASL Lecce a rendere disponibile al ricorrente la documentazione sanitaria richiesta.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 15 agosto 2007
 
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