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Indici della Rassegna

Titolo
PROVA DELLA CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E PARTECIPAZIONE ALLE GARE
Argomento
Appalti
Abstract
Consiglio di Stato, sent. agosto 2007)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 13 agosto 2007 n. 4436

La dimostrazione del chiesto requisito della capacità economico-finanziaria va provato con la produzione dei bilanci della società, ovvero con forme alternative
E’ da reputarsi illegittimo il provvedimento della p.a. che abbia escluso dalla gara un concorrente che si era trovato nella materia impossibilità di produrre detto documento pur in presenza di una dichiarazione sostitutiva e di un progetto di bilancio se l’atto di esclusione sia stato assunto in carenza di previa valutazione delle motivazione dell’impossibilità in cui la società era incorsa.
Il seggio di gara, piuttosto che disporre senz'altro l'esclusione, avrebbe dovuto valutare l’idoneità degli elementi forniti, in via sostitutiva, dalla concorrente per dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica, e motivare sulla loro idoneità o sulla loro insufficienza.
Il rinvio dell’ approvazione del bilancio da parte del Consiglio di amministrazione conforme all’articolo 3.1 dello statuto della società e all’articolo 2364 del codice civile costituisce valido e giustificato motivo d’impossibilità di produrre il documento, tale da indurre la commissione di gara a ben ponderare le giustificazioni addotte e la documentazione sostitutiva prodotta alternativamente a dimostrazione della propria capacità finanziaria ed economica.
La disposizione dell’’articolo 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 del 1995 include i bilanci tra i documenti da porsi a riprova della capacità economica e finanziaria ad assumere l’appalto consentendo la facoltà - per giustificati motivi – di darne prova mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice.
Nel caso in esame la società aveva dato dimostrazione della difficoltà operativa in cui si dibatteva avendo dato dimostrazione del giustificato motivo d’impossibilità di produrre il bilancio del 2004 (il Consiglio di amministrazione aveva rinviato di sottoporre il bilancio all’assemblea dei soci per l’approvazione), nei limiti temporali consentiti dall’articolo 2364 del codice civile per l’imminente scadenza del Consiglio stesso.
La dichiarazione sostitutiva sul valore della produzione nell’esercizio 2004 corredata dal progetto di bilancio del 2004, nonché dalla deliberazione del Consiglio d’amministrazione contenente la decisione di rinviare l’approvazione del bilancio dovevano essere considerati elementi idonei a supportare le impossibilità manifestate e consentire la diversa dimostrazione del requisito preteso.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 31 agosto 2007
 
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