Indici della Rassegna
	
	    Titolo
	    PROVA DELLA CAPACITÃ ECONOMICO FINANZIARIA E PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
	 
	
	
	    Abstract
	    Consiglio di Stato, sent. agosto 2007) 
	 
	
	    Testo
	    
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 13 agosto 2007 n. 4436
La dimostrazione  del chiesto requisito della capacità economico-finanziaria va provato con la produzione dei bilanci  della società, ovvero con forme alternative 
Eâ da reputarsi illegittimo il provvedimento della p.a. che abbia  escluso dalla gara un concorrente che si era trovato nella materia impossibilità di produrre detto documento pur in presenza di una dichiarazione sostitutiva e di un progetto di bilancio se lâatto di esclusione sia stato assunto in carenza di previa valutazione delle motivazione dellâimpossibilità in cui la società era incorsa. 
Il seggio di gara, piuttosto che disporre senz'altro l'esclusione, avrebbe dovuto valutare lâidoneità degli elementi forniti, in via sostitutiva, dalla concorrente per dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica, e motivare sulla loro idoneità o sulla loro insufficienza. 
Il rinvio dellâ approvazione del bilancio da parte del Consiglio di amministrazione  conforme allâarticolo 3.1 dello statuto della società e allâarticolo 2364 del codice civile costituisce valido e giustificato motivo dâimpossibilità di produrre il documento, tale da indurre la commissione di gara a ben ponderare le giustificazioni addotte e la documentazione sostitutiva prodotta alternativamente a dimostrazione della propria capacità finanziaria ed economica. 
La disposizione dellââarticolo 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 del 1995 include i bilanci tra i documenti da porsi a riprova della capacità economica e finanziaria ad assumere lâappalto consentendo la facoltà - per giustificati motivi â di darne prova mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dallâamministrazione aggiudicatrice. 
Nel caso in esame la società aveva dato dimostrazione della difficoltà operativa in cui si dibatteva  avendo dato dimostrazione del giustificato motivo dâimpossibilità di produrre il bilancio del 2004 (il Consiglio di amministrazione aveva rinviato di sottoporre il bilancio allâassemblea dei soci per lâapprovazione), nei limiti temporali consentiti dallâarticolo 2364 del codice civile per lâimminente scadenza del Consiglio stesso. 
La dichiarazione sostitutiva sul valore della produzione nellâesercizio 2004 corredata dal progetto di bilancio del 2004, nonché dalla deliberazione del Consiglio dâamministrazione contenente la decisione di rinviare lâapprovazione del bilancio dovevano essere considerati elementi idonei a supportare le impossibilità manifestate e consentire la diversa dimostrazione del requisito preteso. 
	 
	
	    Autore
	    Avv. M. T. Stringola 
	 
	
	    Data
	    venerdì 31 agosto 2007 
	 
 
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