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Indici della Rassegna

Titolo
AL SINDACO NON È RICONOSCIUTO IL POTERE DI DELEGA DI FIRMA ALL’ASSESSORE
Argomento
Enti locali
Abstract
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Testo
La disquisizione in merito alla possibilità di riconoscere in capo al sindaco il potere di delega di firma all’assessore ha portato a analizzare se le funzioni del sindaco possano essere delegabili o meno pervenendo immediatamente a riscontro negativo laddove sia chiaro che proprio in adesione al disposto della novellata attribuzione delle competenze e scissione delle stesse all’interno del governo degli enti locali ad opera della legge 81/1993 oggi trasfusa nel T.U. 267/2000 porta a negare che l’ assessore possa assumere ruolo di organo.
Oltre al sindaco non esistono organi politici monocratici e gli assessori “nell’ambito della funzione di collaborazione con il sindaco” assumono veste decisionale unitaria quando, in sede collegiale di giunta, esplicano competenze essa demandate dal T.U. nell’ambito ed in adesione alle scelte attuative dei programmi del consiglio.
Né pare condivisibile la linea di pensiero che ha reputato poter derivare dalla norma di cui all’art. 6 del T.u. la possibilità di prevedere, in sede di statuto, l’attribuzione di funzioni delegate. Se infatti è vero che proprio con lo statuto in sede di esplicazione ed applicazione dell’autonomia organizzativa degli enti locali è lasciata l’esatta definizione e specificazione delle attribuzione degli organi, è anche vero che detto intervento va limitato ai casi di necessità ovvero laddove la normativa abbia consentito margini di scelta operativa, mai consentendo interventi innovativi e creativi di figure ed organi.
Né può ragionevolmente secondo un autorevole commentatore ( Luigi Oliveti in Lexitalia 7-8/2007 ……..) far corretto ricorso all’istituto della delega di firma.
“Il delegato alla firma agisce quale mero nuncius del delegante, senza assumere alcun ruolo nelle scelte di merito. È una modalità organizzativa che consente ad un organo di sgravarsi dal mero adempimento della sottoscrizione, restando l’imputazione degli atti sottoscritti. Occorre però un rapporto servente tra titolare e delegato”.
Ma tra l’assessore ed il sindaco è carente detto rapporto. Infatti ricorda sempre il detto commentatore che diverso è la delega di firma che consente al titolare della funzione di poter attribuire momentaneamente ad altro soggetto “ che diviene temporaneamente contitolare solo per l’adozione di quei determinati atti e solo nel rispetto dei limiti stabiliti dal delegante alla firma” con conseguente condivisione delle responsabilità ma con permanenza in capo al soggetto sin dall’origine titolato (e laddove il potere di delega sia previsto dalla legge) di una ulteriore responsabilità in eligendo.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 31 agosto 2007
 
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