Indici della Rassegna
Titolo
AL SINDACO NON Ã RICONOSCIUTO IL POTERE DI DELEGA DI FIRMA ALLâASSESSORE
Testo
La disquisizione in merito alla possibilità di riconoscere in capo al sindaco il potere di delega di firma allâassessore ha portato a analizzare se le funzioni del sindaco possano essere delegabili o meno pervenendo immediatamente a riscontro negativo laddove sia chiaro che proprio in adesione al disposto della novellata attribuzione delle competenze e scissione delle stesse allâinterno del governo degli enti locali ad opera della legge 81/1993 oggi trasfusa nel T.U. 267/2000 porta a negare che lâ assessore possa assumere ruolo di organo.
Oltre al sindaco non esistono organi politici monocratici e gli assessori ânellâambito della funzione di collaborazione con il sindacoâ assumono veste decisionale unitaria quando, in sede collegiale di giunta, esplicano competenze essa demandate dal T.U. nellâambito ed in adesione alle scelte attuative dei programmi del consiglio.
Né pare condivisibile la linea di pensiero che ha reputato poter derivare dalla norma di cui allâart. 6 del T.u. la possibilità di prevedere, in sede di statuto, lâattribuzione di funzioni delegate. Se infatti è vero che proprio con lo statuto in sede di esplicazione ed applicazione dellâautonomia organizzativa degli enti locali è lasciata lâesatta definizione e specificazione delle attribuzione degli organi, è anche vero che detto intervento va limitato ai casi di necessità ovvero laddove la normativa abbia consentito margini di scelta operativa, mai consentendo interventi innovativi e creativi di figure ed organi.
Né può ragionevolmente secondo un autorevole commentatore ( Luigi Oliveti in Lexitalia 7-8/2007 â¦â¦..) far corretto ricorso allâistituto della delega di firma.
âIl delegato alla firma agisce quale mero nuncius del delegante, senza assumere alcun ruolo nelle scelte di merito. à una modalità organizzativa che consente ad un organo di sgravarsi dal mero adempimento della sottoscrizione, restando lâimputazione degli atti sottoscritti. Occorre però un rapporto servente tra titolare e delegatoâ.
Ma tra lâassessore ed il sindaco è carente detto rapporto. Infatti ricorda sempre il detto commentatore che diverso è la delega di firma che consente al titolare della funzione di poter attribuire momentaneamente ad altro soggetto â che diviene temporaneamente contitolare solo per lâadozione di quei determinati atti e solo nel rispetto dei limiti stabiliti dal delegante alla firmaâ con conseguente condivisione delle responsabilità ma con permanenza in capo al soggetto sin dallâorigine titolato (e laddove il potere di delega sia previsto dalla legge) di una ulteriore responsabilità in eligendo.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 31 agosto 2007
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