Indici della Rassegna
Titolo
ESERCIZIO DI PARCHEGGIO ROULOTTES SENZA AUTORIZZAZIONE
Abstract
(Tar Veneto, sent. agosto 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Veneto, sez. III, sent. 20 agosto 2007 n. 2782
Riferimenti Normativi:
- Art. 24, comma 1 della L. 06 dicembre 1971 n. 1034;
- Artt. 4-10 e 21 octies della L. 7 agosto 1990 n. 241;
- Art. 86 del R.D. n. 773 del 1931;
- Art. 54 e 56 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
Il Fatto
Il proprietario di unâarea di circa 6.000 mq che effettua lâesercizio di parcheggio roulottes propone ricorso avverso lâordinanza del Comune (in cui lâarea è situata) di cessazione immediata dellâattività di rimessaggio in quanto svolta in assenza della prescritta autorizzazione.
Tra i motivi del ricorso lâistante annovera: a) la mancata tempestiva notizia di avvio del procedimento conclusosi col provvedimento impugnato; b) lâincompetenza del dirigente del settore ad emanare lâatto gravato in luogo del Sindaco; c) erroneità nei presupposti sia perché egli non gestisce un garage, dove custodisce le roulottes, sia perché queste sono rimorchi e non autoveicoli, nei cui confronti soltanto tale attività potrebbe venire esercitata.
I difensori del Comune dichiarano di rinunciare al mandato poiché essendo stato istituito un nuovo Comune, esso subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Comune di origine, ivi compresa la vertenza di cui è causa, che involge questioni relative ad immobili siti nel territorio del Comune di nuova istituzione.
Il Principio
âEâ opportuno esaminare preliminarmente la questione sollevata dai difensori della parte resistente. Ad avviso del Collegio lâistituzione del nuovo Comune non comporta lâinterruzione del giudizio, poiché lâart. 24, comma 1, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 si riferisce esclusivamente alle parti private e non a quelle pubbliche.
Relativamente alle eccezioni sollevate dal ricorrente il Collegio ritiene:
a) Lâart. 7 della L. 241/90 non va interpretato in modo rigido e pedissequo, ed ammette eccezioni, quando la parte istante sia stata comunque posta in condizioni di conoscere dellâesistenza del procedimento. Nella fattispecie il ricorrente era presente al momento in cui gli fu elevata contravvenzione (perché effettuava lâesercizio del parcheggio roulottes senza essere in possesso della prescritta autorizzazione). Inoltre, poiché la licenza di cui allâart. 86 R.D. 773/31 è prescritta per lâattività de qua, e, lâinteressato allâepoca non ne disponeva, lâordine di chiusura costituiva atto dovuto e dunque il provvedimento non sarebbe comunque annullabile, ex art. 21 octies L. 241/90.
b) Nel provvedimento si dà espressamente atto che il dirigente del settore si è limitato ad apporre la propria sottoscrizione allâatto, il quale resta del sindaco. Nessun elemento induce invece a ritenere che il provvedimento sia stato adottato, nel suo contenuto dispositivo, dal dirigente stesso, come sarebbe sostenibile se non fosse stato espressamente richiamata la âdelega di firmaâ.
c) Lâeccezione del ricorrente secondo cui la roulotte non rientrerebbe nella nozione di âautoveicoloâ, ex art. 54 cod. strada, ma piuttosto in quella di rimorchio, ai sensi del successivo art. 56, e come tale non troverebbe applicazione, ad essa, quanto stabilito dal citato art. 86 risulta infondata. Infatti, lâistante, sembra ignorare che questâultima disposizione agli âautoveicoliâ â cioè ai veicoli che si spostano da soli â accomuna âle vettureâ. In ogni caso lâart. 86 è suscettibile dâinterpretazione estensiva e certamente il servizio commerciale di ricovero per mezzi mobili, adibiti al trasporto di persone, non presenta caratteristiche diverse, siano essi semoventi o meno, ed esige dunque le stesse cautele e la stessa vigilanza amministrativa.â
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 31 agosto 2007
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