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Indici della Rassegna

Titolo
ESERCIZIO DI PARCHEGGIO ROULOTTES SENZA AUTORIZZAZIONE
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Veneto, sent. agosto 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Veneto, sez. III, sent. 20 agosto 2007 n. 2782

Riferimenti Normativi:
- Art. 24, comma 1 della L. 06 dicembre 1971 n. 1034;
- Artt. 4-10 e 21 octies della L. 7 agosto 1990 n. 241;
- Art. 86 del R.D. n. 773 del 1931;
- Art. 54 e 56 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Il Fatto
Il proprietario di un’area di circa 6.000 mq che effettua l’esercizio di parcheggio roulottes propone ricorso avverso l’ordinanza del Comune (in cui l’area è situata) di cessazione immediata dell’attività di rimessaggio in quanto svolta in assenza della prescritta autorizzazione.
Tra i motivi del ricorso l’istante annovera: a) la mancata tempestiva notizia di avvio del procedimento conclusosi col provvedimento impugnato; b) l’incompetenza del dirigente del settore ad emanare l’atto gravato in luogo del Sindaco; c) erroneità nei presupposti sia perché egli non gestisce un garage, dove custodisce le roulottes, sia perché queste sono rimorchi e non autoveicoli, nei cui confronti soltanto tale attività potrebbe venire esercitata.
I difensori del Comune dichiarano di rinunciare al mandato poiché essendo stato istituito un nuovo Comune, esso subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Comune di origine, ivi compresa la vertenza di cui è causa, che involge questioni relative ad immobili siti nel territorio del Comune di nuova istituzione.

Il Principio

“E’ opportuno esaminare preliminarmente la questione sollevata dai difensori della parte resistente. Ad avviso del Collegio l’istituzione del nuovo Comune non comporta l’interruzione del giudizio, poiché l’art. 24, comma 1, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 si riferisce esclusivamente alle parti private e non a quelle pubbliche.
Relativamente alle eccezioni sollevate dal ricorrente il Collegio ritiene:
a) L’art. 7 della L. 241/90 non va interpretato in modo rigido e pedissequo, ed ammette eccezioni, quando la parte istante sia stata comunque posta in condizioni di conoscere dell’esistenza del procedimento. Nella fattispecie il ricorrente era presente al momento in cui gli fu elevata contravvenzione (perché effettuava l’esercizio del parcheggio roulottes senza essere in possesso della prescritta autorizzazione). Inoltre, poiché la licenza di cui all’art. 86 R.D. 773/31 è prescritta per l’attività de qua, e, l’interessato all’epoca non ne disponeva, l’ordine di chiusura costituiva atto dovuto e dunque il provvedimento non sarebbe comunque annullabile, ex art. 21 octies L. 241/90.
b) Nel provvedimento si dà espressamente atto che il dirigente del settore si è limitato ad apporre la propria sottoscrizione all’atto, il quale resta del sindaco. Nessun elemento induce invece a ritenere che il provvedimento sia stato adottato, nel suo contenuto dispositivo, dal dirigente stesso, come sarebbe sostenibile se non fosse stato espressamente richiamata la “delega di firma”.
c) L’eccezione del ricorrente secondo cui la roulotte non rientrerebbe nella nozione di “autoveicolo”, ex art. 54 cod. strada, ma piuttosto in quella di rimorchio, ai sensi del successivo art. 56, e come tale non troverebbe applicazione, ad essa, quanto stabilito dal citato art. 86 risulta infondata. Infatti, l’istante, sembra ignorare che quest’ultima disposizione agli “autoveicoli” – cioè ai veicoli che si spostano da soli – accomuna “le vetture”. In ogni caso l’art. 86 è suscettibile d’interpretazione estensiva e certamente il servizio commerciale di ricovero per mezzi mobili, adibiti al trasporto di persone, non presenta caratteristiche diverse, siano essi semoventi o meno, ed esige dunque le stesse cautele e la stessa vigilanza amministrativa.”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.


Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 31 agosto 2007
 
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