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Indici della Rassegna

Titolo
SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO:I ricorsi devono essere notificati presso la sede del Comune e non anche all’Avvocatura dello Stato
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, Sent. agosto 2007 n. 4448)
Testo
Riferimenti Normativi:
-R.D. 1611/1933-
-T.U. 267/2000-
Riferimenti Giurisprudenziali:
-Consiglio di Stato Sez. V Sent. 13 agosto 2007 n. 4448-

Il ricorso avverso un provvedimento adottato dal Sindaco quale Ufficiale del Governo deve essere notificato presso la sede del Comune e non anche all’Avvocatura dello Stato.

Il Testo Unico 267/2000 conferisce al sindaco alcune funzioni di competenza statale le quali sono esercitate nella qualità di ufficiale del Governo.
Tra tali compiti, l’art. 54 comma 2 afferma: “il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.”
Tali ordinanze costituiscono esercizio di compiti riferibili all’amministrazione centrale sia perché si tratta di un servizio di competenza statale sia perché è esercitato da un soggetto che ricopre la funzione di “ufficiale del Governo”.
I provvedimenti emessi non tutelano esclusivamente interessi locali, ma interessi generali riferibili alla collettività delle persone.
Il conferimento di alcune funzioni al sindaco,in base al Testo Unico Enti Locali trova il fondamento, secondo l’orientamento qui seguito, nella necessità che l’Ente Locale ponga l’ organizzazione comunale al servizio del sindaco quando agisce come organo periferico dell’amministrazione statale.
Il sindaco, come organo del comune, non risulta incardinato nell’organizzazione statale pertanto il ricorso avverso l’ordinanza sindacale deve essere notificato presso la sede comunale e non all’Avvocatura dello Stato.
L’imputazione allo Stato riguarda gli effetti dell’atto ma non l’atto in se, che risulta riferito al Sindaco il quale non divenendo un organo dell’ amministrazione Centrale, rimane incardinato nell’organigramma dell’Ente Locale.
E’ necessario comunque riferire che il principio elaborato dal Consiglio di Stato non risulta univoco in quanto una certa tendenza si esprime in senso opposto, considerando il sindaco, nella sua funzione di “ufficiale del Governo” quale organo dello Stato, pertanto il ricorso avverso l’ordinanza va notificato al sindaco e all’Amministrazione Centrale titolare dell’interesse pubblico.
La sentenza in epigrafe, invece, afferma la permanenza della figura del primo cittadino quale organo del Comune nella cui sede deve essere notificato il ricorso eventualmente apposto.


Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
venerdì 31 agosto 2007
 
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