Indici della Rassegna
Titolo
ISTANZA DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE E SILENZIO DEL COMUNE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(TAR Lazio, sent. aprile 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Lazio, sez. II bis, sent. 19.04.2007 n. 8992
Secondo la norma di cui allâart. 20, c. 9, del T.U. Edilizia, âdecorso inutilmente il termine per lâadozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiutoâ.
Richiamando lâorientamento che si era già formato prima dellâemanazione dellâattuale disciplina urbanistica , in caso di omesso pronunciamento della pubblica amministrazione si concretizzava âun silenzio significativo, nella forma del silenzio-rigetto o rifiutoâ.
Ma la nominata disciplina deve essere coordinata con le disposizioni di cui alla legge 241/1990, che ha introdotto il principio che obbliga la pubblica amministrazione a rispondere in modo espresso e motivato, alle richieste formulate dai privati, in ottemperanza al principio, di portata generale, che prevede gli obblighi di trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra p.a. e privato.
Di talchè va riconosciuto lâobbligo della p.a. di adottare un provvedimento espresso e conclusivo sulle istanze presentate dal privato per ottenere un permesso di costruire, non essendo al riguardo sufficiente la comunicazione di un mero atto di preavviso di diniego, ex art. 10 bis l. n. 241/1990, che è puro adempimento endoprocedimentale, proprio della fase istruttoria.
Conseguentemente è illegittimo il silenzio serbato da unâamministrazione sullâistanza del privato diretta allâacquisizione del permesso e deve dichiararsi lâobbligo della stessa a provvedere espressamente sullâistanza della parte interessata.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
sabato 01 settembre 2007
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