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Indici della Rassegna

Titolo
ISTANZA DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE E SILENZIO DEL COMUNE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(TAR Lazio, sent. aprile 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Lazio, sez. II bis, sent. 19.04.2007 n. 8992

Secondo la norma di cui all’art. 20, c. 9, del T.U. Edilizia, “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto”.
Richiamando l’orientamento che si era già formato prima dell’emanazione dell’attuale disciplina urbanistica , in caso di omesso pronunciamento della pubblica amministrazione si concretizzava “un silenzio significativo, nella forma del silenzio-rigetto o rifiuto”.
Ma la nominata disciplina deve essere coordinata con le disposizioni di cui alla legge 241/1990, che ha introdotto il principio che obbliga la pubblica amministrazione a rispondere in modo espresso e motivato, alle richieste formulate dai privati, in ottemperanza al principio, di portata generale, che prevede gli obblighi di trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra p.a. e privato.
Di talchè va riconosciuto l’obbligo della p.a. di adottare un provvedimento espresso e conclusivo sulle istanze presentate dal privato per ottenere un permesso di costruire, non essendo al riguardo sufficiente la comunicazione di un mero atto di preavviso di diniego, ex art. 10 bis l. n. 241/1990, che è puro adempimento endoprocedimentale, proprio della fase istruttoria.
Conseguentemente è illegittimo il silenzio serbato da un’amministrazione sull’istanza del privato diretta all’acquisizione del permesso e deve dichiararsi l’obbligo della stessa a provvedere espressamente sull’istanza della parte interessata.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
sabato 01 settembre 2007
 
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