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Indici della Rassegna

Titolo
LA STRUMENTALITA’ DELLA PERTINENZA ALL’IMMOBILE PRINCIPALE E’ SOLO OGGETTIVA
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. aprile 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. III penale, sent. 26 aprile 2007, n. 35005

Il Tribunale penale assolveva M.P. dalla imputazione di cui all’art. 44 D.P.R. n. 380/2001 “per aver realizzato, in assenza del prescritto permesso di costruire, un manufatto in blocchi di cemento e copertura a solaio, avente una superficie di circa mq 24 ed alto mt 2,20”.
Rilevava il giudice di prime cure che l’edificazione del manufatto in oggetto di modeste dimensioni ed adibito a ricovero di cassone delle acque, doveva considerarsi assoggettata a mera denuncia di inizio attività (DIA) e che le violazioni al regime di detta procedura abilitante non sono penalemnte sanzionate.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di Appello il quale ha eccepito violazione di legge sul presupposto che il manufatto realizzato non sarebbe assoggettato al regime esclusivo della DIA, sicchè l’edificazione dello stesso in assenza di rituale titolo abilitativo continuerebbe ad avere rilevanza penale.

Il giudice del merito ha omesso di dare una qualificazione giuridica all’intervento edilizio in esame ma – trattandosi comunque di nuova costruzione della quale non risultano evidenziati profili di precarietà – è pervenuto evidentemente all’impugnata pronunzia assolutoria con riferimento al regime dei titoli abilitativi delle c.d. “pertinenze urbanistiche”.

Al riguardo va rilevato che, ai sensi della’rt. 3, comma 1, lett. e del T.U. n. 380/2001:
a) sono assoggettati a permesso di costruire gli interventi pertinenziali:
- che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
- che le norme tecniche degli strumenti in relazione alla zonizzazione ed al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione;
b) in tutti gli altri casi gli interventi pertinenziali sono subordinati a mera denuncia di inizio attività.

La nozione di pertinanza urbanistica, diversamente da quella dettata dall’art. 817 c.c. ha peculiarità sue proprie dovendo trattarsi di un’opera che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale preordinata ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionante ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede.
La strumentalità rispetto all’immobile principale deve essere in ogni caso oggettiva, cioè connaturale alla struttura dell’opera, e non può desumersi a differenza di quanto consente la nozione civilistica di pertinenza, esclusivamente dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario o dal possessore.
L’opera pertinenziale, inoltre, non deve essere parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, sicchè non può considerarsi tale l’ampliamento di un edificio che, per la relazione di congiunzione fisica con esso, ne costituisca parte, come elemtno che diviene essenziale all’immobile o lo completa affinchè esso meglio soddisfi ai bisogni cui è destinato.

La pertinenza stessa, infine, deve essere conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed anche l’opera principale, alla quale quella pertinenziale si connette con nesso oggettivo strumentale e funzionale, deve essere legittima, cioè realizzata con rituale titolo abilitativo e conforme agli strumenti di pianificazione, in quanto il Comune non può autorizzare manufatti che si pongano al servizio di quanto ha caratteristiche di contrarietà all’assetto urbanistico del territorio.


Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
sabato 01 settembre 2007
 
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