Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
RELAZIONE RISERVATA DEL DIRETTORE LAVORI E DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO: NON OSTENSIONE
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. settembre 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. 13 settembre 2007 n. 11

Con l’emanazione del T.U. in materia di appalti e nello specifico con la disposizione dell'art. 13, co, 5, lett. d), si è confermata l’esclusione del diritto di accesso “alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto”.
L’Adunanza Plenaria è stata chiamata a dirimere il contrasto di orientamento sorto tra le varie sezioni del Supremo Consesso che, alternativamente, si erano pronunciate per l’accessibilità delle relazioni del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo ( sulla scorta della reputata natura valutativa delle relazioni), ovvero per la loro sottrazione (richiamando espressamente il disposto dell’art. 10, DPR n. 554/1999 che rende immune all'accesso le dette relazioni riservate ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990).
La non ostensibilità era stata confermata - poi - dalla V Sezione del Cons. Stato V, 26 aprile 2005, n. 1916 anche dopo l’eliminazione del termine “riservato” dall'art. 31 bis della legge n. 109/1994 (operato dalla legge n. 166/2002) che ha definito tale circostanza “insignificante” anche e soprattutto considerando che il collaudo delle opere pubbliche è disciplinato dall’articolo 100 del regio decreto 25 maggio 1895 n. 350, che definisce “segreta” la relazione del collaudatore.
Quest’ultimo indirizzo è seguito senza tentennamenti dall’Adunanza Plenaria che non ha motivi di preferire altra soluzione “anche alla luce delle disposizioni che, nel tempo, hanno disciplinato l’accordo bonario fra committente e appaltatore, nel quale si inserisce l’acquisizione delle anzidette relazioni”.
La secretazione è comunque fondata sull’equiparazione delle relazioni riservate ( del direttore dei lavori e del collaudatore) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del Codice degli Appalti anch’essi non ostensibili.
Nessuno giudicante ha mai messo in dubbio la legittimità della riservatezza dei pareri legali interni o commissionati e redatti da professionisti esterni atteso che in essi l’ente trova conoscenza delle proprie criticità e degli elementi di maggiore convenienza difensiva, ovvero di utilità al fine della definizione della fase precontenziosa, individuando le conseguenze positive e negative delle diverse scelte difensive, ponendo gli organi nella posizione di addivenire alla condotta più conveniente. Indubbio che i pareri rientrano nell'ambito dei segreti che godono di una tutela qualificata.
Il supremo consesso ha considerato che le relazioni riservate siano meritevoli di particolare tutela “perché riferiti ad un contenzioso potenziale o attuale con l’appaltatore e investiti dalle stesse esigenze di riservatezza che tutelano le ragioni di ordine patrimoniale della stazione appaltante”
Né varrebbe , al fine di superare le eccezioni del divieto di ostensione, il richiamo alla sentenza dell’ Adunanza Plenaria 22 aprile 1999 n. 4 che aveva ritenuto esercitatile l’accesso anche nei confronti dell'attività di diritto privato della pubblica amministrazione, attraverso la quale persegua le proprie finalità istituzionali.
Le esigenze della trasparenza trovato giusto limite nelle eccezioni tassativamente previste dalla legge poste a tutela dell’attività della p.a. laddove il privato intenda accedere ad atti interni che riguardino la sfera delle libere valutazioni dell’amministrazione in ordine alla convenienza delle scelte da adottare.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
sabato 01 settembre 2007
 
Valuta questa Pagina
stampa