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Titolo
RELAZIONE RISERVATA DEL DIRETTORE LAVORI E DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO: NON OSTENSIONE
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. settembre 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. 13 settembre 2007 n. 11
Con lâemanazione del T.U. in materia di appalti e nello specifico con la disposizione dell'art. 13, co, 5, lett. d), si è confermata lâesclusione del diritto di accesso âalle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contrattoâ.
LâAdunanza Plenaria è stata chiamata a dirimere il contrasto di orientamento sorto tra le varie sezioni del Supremo Consesso che, alternativamente, si erano pronunciate per lâaccessibilità delle relazioni del direttore dei lavori e dellâorgano di collaudo ( sulla scorta della reputata natura valutativa delle relazioni), ovvero per la loro sottrazione (richiamando espressamente il disposto dellâart. 10, DPR n. 554/1999 che rende immune all'accesso le dette relazioni riservate ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990).
La non ostensibilità era stata confermata - poi - dalla V Sezione del Cons. Stato V, 26 aprile 2005, n. 1916 anche dopo lâeliminazione del termine âriservatoâ dall'art. 31 bis della legge n. 109/1994 (operato dalla legge n. 166/2002) che ha definito tale circostanza âinsignificanteâ anche e soprattutto considerando che il collaudo delle opere pubbliche è disciplinato dallâarticolo 100 del regio decreto 25 maggio 1895 n. 350, che definisce âsegretaâ la relazione del collaudatore.
Questâultimo indirizzo è seguito senza tentennamenti dallâAdunanza Plenaria che non ha motivi di preferire altra soluzione âanche alla luce delle disposizioni che, nel tempo, hanno disciplinato lâaccordo bonario fra committente e appaltatore, nel quale si inserisce lâacquisizione delle anzidette relazioniâ.
La secretazione è comunque fondata sullâequiparazione delle relazioni riservate ( del direttore dei lavori e del collaudatore) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti allâapplicazione del Codice degli Appalti anchâessi non ostensibili.
Nessuno giudicante ha mai messo in dubbio la legittimità della riservatezza dei pareri legali interni o commissionati e redatti da professionisti esterni atteso che in essi lâente trova conoscenza delle proprie criticità e degli elementi di maggiore convenienza difensiva, ovvero di utilità al fine della definizione della fase precontenziosa, individuando le conseguenze positive e negative delle diverse scelte difensive, ponendo gli organi nella posizione di addivenire alla condotta più conveniente. Indubbio che i pareri rientrano nell'ambito dei segreti che godono di una tutela qualificata.
Il supremo consesso ha considerato che le relazioni riservate siano meritevoli di particolare tutela âperché riferiti ad un contenzioso potenziale o attuale con lâappaltatore e investiti dalle stesse esigenze di riservatezza che tutelano le ragioni di ordine patrimoniale della stazione appaltanteâ
Né varrebbe , al fine di superare le eccezioni del divieto di ostensione, il richiamo alla sentenza dellâ Adunanza Plenaria 22 aprile 1999 n. 4 che aveva ritenuto esercitatile lâaccesso anche nei confronti dell'attività di diritto privato della pubblica amministrazione, attraverso la quale persegua le proprie finalità istituzionali.
Le esigenze della trasparenza trovato giusto limite nelle eccezioni tassativamente previste dalla legge poste a tutela dellâattività della p.a. laddove il privato intenda accedere ad atti interni che riguardino la sfera delle libere valutazioni dellâamministrazione in ordine alla convenienza delle scelte da adottare.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
sabato 01 settembre 2007
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