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Indici della Rassegna

Titolo
AUTUTELA ED ANNULLAMENTO DELLE RISULTANZE DELLA GARA
Argomento
Appalti
Abstract
(TAR Campania, sent. maggio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Campania, Napoli, Sez. I, sent. 25 maggio 2007 n. 5687

È ammissibile l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio in autotutela dell’atto di aggiudicazione, anche in epoca successiva alla stipulazione del contratto di appalto e quando il servizio o la fornitura è già in corso di esecuzione.
Detta decisione deve essere, però, ampiamente supportata dalla dimostrazione della necessità del raggiungimento ovvero dell’ esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale e della sua prevalenza sul consolidato affidamento dell’aggiudicatario alla conservazione degli effetti del provvedimento di aggiudicazione. Poiché l’aggiudicazione è atto provvedimentale è sempre possibile un suo riesame (pur se si sia dato adito al contratto di aggiudicazione) e di conseguenza al provvedimento di autotutela, ad opera dello stesso organo, fermo restando che la revoca o l’annullamento debbono essere congruamente ed adeguatamente motivati dando conto rispettivamente delle concrete e adeguate ragioni d’interesse pubblico e del motivi di illegittimità riscontrati.
Poiché l’atto di tutela incide sulle aspettative del contraente che proprio in virtù dell’avvenuta stipula del contratto risultano indubbiamente consolidate, tale potere trova legittimo esercizio solo se imposto da gravi motivi di opportunità e di illegittimità e se attuato in modo da ledere in minor misura possibile le dette aspettative.
La realizzazione del detto interesse pubblico, concreto ed attuale, prevalente sulle aspettative della società ricorrente alla conservazione degli effetti dell’aggiudicazione pur se supportate da aspettativa giuridicamente qualificata per essere “sorta nella sfera giuridica dell’aggiudicatario medesimo, per effetto dello stato d’avanzamento della procedura, sino alla conclusione dell’accordo contrattuale” va soggetta alle norma della legge 241/1990. Di talchè la richiesta di conoscenza delle competenza e di prova documentale a dimostrazione dell’affidamento e idoneità dell’impresa alla gestione del servizio è già elemento sufficiente a dar conto alla stessa ditta, dell’avvio di un procedimento teso a verificare il possesso, da parte sua, delle specifiche capacità per l’espletamento.
Indubbio però che l’atto di autotutela abbia come conseguenza il riconoscimento di responsabilità in capo all’amministrazione aggiudicatrice di responsabilità precontrattuale – ex art. 1337 cod. civ. – atteso che l’amministrazione nel richiedere e nell’acquisire dalla impresa la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto, ha colpevolmente determinato un danno patrimoniale alla impresa medesima, la quale, confidando incolpevolmente nella legittimità di procedura e aggiudicazione, aveva nel frattempo sostenuto oneri.
Ma il danno va limitato al pregiudizio subito per avere ragionevolmente, ma inutilmente, confidato nella conclusione del contratto; pertanto, la somma va correlata alle spese, documentate, sostenute in seguito all’aggiudicazione per la stipula del contratto.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
sabato 01 settembre 2007
 
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