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Indici della Rassegna

Titolo
MANCATA ASTENSIONE DI CONSIGLIERI ED ILLEGITTIMITA’ DELLA DELIBERA
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Veneto, sent. 31 agosto 2007 n. 2870)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Veneto, sez. I – sentenza del 31 agosto 2007 n. 2870.

Riferimenti Normativi:
- Art. 127 e 290 del T.U. n. 148 del 1915;
- Art. 279 del T.U. n. 383 del 1934;

Il Fatto
Il proprietario di terreni, già classificati come zona C1/5, propone ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale con la quale veniva approvato il P.R.G. classificando, i suddetti terreni, come C2/5 (definita zona industriale estensiva), con ridotto indice edilizio e altezza massima degli edifici limitata a m. 8 anziché 10.
Tra i motivi del gravame il ricorrente deduce:
A) l’illegittimità della delibera in quanto votata da soli 5 consiglieri comunali, di cui almeno 4 in situazione di incompatibilità perché proprietari di immobili con possibilità di edificazione in deroga.
B) l’eccesso di potere per omessa considerazione degli interessi contrapposti, illogicità delle scelte urbanistiche effettuate e difetto assoluto di motivazione.
Il Comune, costituitosi in giudizio eccepisce che si tratta di zona dai delicati equilibri, e che l’incompatibilità dei consiglieri non è stata in concreto dimostrata.

Il Principio

“Il Collegio osserva che – a prescindere da considerazioni attinenti alla possibile fondatezza nel merito del ricorso (che, peraltro, appare quanto meno dubbia in relazione a quanto eccepito dalla P.A. resistente nella sua memoria conclusionale circa la mancata concreta dimostrazione della situazione di incompatibilità dei consiglieri nominati, e al fatto che essi sono proprietari di appartamenti, senza concrete possibilità e/o interesse all’ampliamento) – il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Infatti, il ricorrente, afferma che quattro dei cinque componenti del Consiglio Comunale che hanno votato l’atto deliberativo versavano in situazione di incompatibilità, in quanto avrebbero dovuto astenersi non soltanto dalla votazione, ma anche dalla partecipazione alla seduta e al dibattito, con conseguente impedimento alla computabilità dei relativi nominativi tra quelli presenti. Il ricorrente tuttavia non si è preoccupato di notificare il ricorso ad almeno una di dette persone, da considerare evidentemente soggetti controinteressati rispetto al petitum cui esso mira
Sotto altro profilo, si osserva anche che nessuna impugnativa risulta proposta contro gli atti deliberativi di approvazione del medesimo PRG..”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
sabato 01 settembre 2007
 
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